gita scolasticaIncidenti durante una gita scolastica: ecco, secondo la Corte di Cassazione, in quale grado possono essere considerati responsabili dell’accaduto i docenti.


La vicenda se la ricorderanno in molti: una ragazzina di 16 anni in gita scolastica scavalca il parapetto del balcone dell’albergo e cade: i responsabili vengono individuati nell’albergatore, nella scuola e nel docente.

 

E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769.

 

Nel caso di danno cagionato dell’alunno a sé medesimo, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante può essere individuata come di natura “contrattuale”, considerando che – per quanto riguarda l’istituto scolastico- l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, instaura di fatto un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

 

Nel rapporto tra l’insegnante e l’allievo l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo procuri da solo un danno a se stesso; “pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.

 

D’altra parte, come evidenziato dai giudici, è comunque sempre presente il rischio che i minori, lasciati in balia di se stessi, possano compiere atti incontrollati e potenzialmente pericolosi; all’istituzione scolastica è, quindi, imposto un obbligo preventivo di diligenza, consistente, in caso di gita scolastica, nella scelta di di strutture alberghiere che non presentino né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni.