rottamazione multeLa rottamazione delle cartelle esattoriali riguarda anche le multe stradali: ma è limitata solo agli interessi?

 


Con la rottamazione non si paga il debito delle multe stradali? Fatto determinante è pero che il Comune dia l’ok.  La definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015: significa che, in quel periodo, il Comune ha incaricato il riscossore di andare a recuperare il denaro.

 

La sanatoria delle cartelle però riguarda solo gli interessi correlati alle multe stradali, comprese le maggiorazioni ex articolo 27 della Legge n. 689/1981 che crescono con il trascorrere del tempo (10% in più per ogni semestre di ritardo a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore).

 

Nel caso delle imposte e dei tributi locali, infatti, la sanzione è accessoria alla somma dovuta; nel caso delle multe, invece, la sanzione amministrativa è essa stessa l’importo della multa. Insomma, le multe stradali non sono sanzioni ma piuttosto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada: questo il motivo, unico, dell’eccezione prevista dall’articolo 6.

 

Inoltre, non sono sanabili in modo agevolato alcune delle violazioni più gravi, cioè quelle a carattere penale, come guida in stato di ebbrezza “media” e “grave” o sotto l’effetto di droghe. Non possono essere dedotti della definizione gli importi già pagati a titolo di sanzioni e interessi di mora: pertanto, per chi ha già pagato gran parte delle sanzioni e degli interessi dovuti la convenienza della rottamazione è limitata.