ruoli straordinari interessi sanzioniIn caso di fallimento societario, l’Agenzia delle Entrate ha diritto all’estensione del privilegio del proprio credito principale anche agli interessi e alle sanzioni, pur senza l’iscrizione di questi importi nei ruoli straordinari.

 


Tali voci non vanno escluse dallo stato passivo avendo, infatti, medesima natura del credito cui accedono. A fornire questa precisazione è stata la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3295 dell’8 febbraio 2017. In seguito alla modifica apportata dal Dl 98/2011, tali poste non si possono più escludere dallo stato passivo fallimentare e non è più necessaria la loro iscrizione “particolare.

 

Vicenda processuale

 

Il giudizio di legittimità ha avuto origine dall’impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del decreto del Tribunale, sezione fallimentare, che aveva solo in parte accolto il ricorso dell’Amministrazione avverso la sua parziale esclusione dallo stato passivo della società. I giudici territoriali avevano, difatti, ammesso in privilegio la sola sorte capitale dell’Agenzia, escludendo i relativi interessi e sanzioni, ritenendo tali importi accessori di natura differente rispetto al credito principale e, di conseguenza, non ammissibili allo stesso privilegio.

 

Avverso la sentenza del giudice fallimentare ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2749 e 2752 del codice civile, nonché del decreto legge 98/2011, articolo 23, comma 37. La suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale in diversa composizione.

 

Le osservazioni della Corte

 

L’estensione del privilegio del credito principale anche agli interessi e alle sanzioni prescinde dall’iscrizione dei detti importi nei ruoli straordinari. Come precisato dai giudici di legittimità, nella nuova formulazione dell’articolo 2752 del codice civile, successiva all’entrata in vigore del decreto legge 98/2011, è stato intenzionalmente soppresso il riferimento ai “ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente”. Secondo i giudici di piazza Cavour, il Tribunale aveva, quindi, errato nell’escludere tali voci di credito dallo stato passivo fallimentare, richiedendo la prova dell’esistenza dei suddetti ruoli straordinari che, dalla data della modifica della disposizione, non erano più necessari.

 

A seguito della novella legislativa, dunque, la natura delle sanzioni e degli interessi è passata da crediti di natura chirografaria a crediti di natura privilegiata. È stato, inoltre, semplificato il presupposto per l’attribuzione del privilegio, con l’eliminazione della limitazione temporale consistente, prima delle riforma, nella sua conferibilità solo ai crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui l’agente per la riscossione promuoveva l’esecuzione e nell’anno precedente.

 

Il ricorso, quindi, è stato ritenuto manifestamente fondato, in considerazione del fatto che, sulla base del nuovo tenore dell’articolo 2752 cc (come modificato dall’articolo 23 del Dl 98/2011), l’estensione del privilegio del credito principale anche agli interessi e alle sanzioni è da ritenersi svincolato dall’iscrizione di queste ultime poste nei ruoli straordinari; sulla scorta della modifica normativa richiamata, non si possono escludere tali voci di credito dallo stato passivo fallimentare, né risulta necessario, dalla data della riforma, richiedere la prova dell’esistenza dei predetti ruoli straordinari.

 

Il ricorso è stato, pertanto, considerato meritevole di accoglimento, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, dovrà attenersi al principio di diritto sopra richiamato.