È possibile utilizzare nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta derivante dal riacquisto della prima casa?
Antonio Z.
Chi cede l’abitazione comprata con i benefici “prima casa” ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra avente i medesimi requisiti, ha diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva pagata in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa (articolo 7, legge 448/1998). Il credito spetta anche se il contribuente, nel momento in cui procede al nuovo acquisto, non ha ancora venduto la casa preposseduta, a condizione che quest’ultima sia comunque venduta entro un anno (circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 2.1). Il credito in tal modo maturato può essere utilizzato anche in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare dopo il nuovo acquisto. L’importo del credito deve essere indicato nell’apposito rigo della dichiarazione (quadro CR, rigo CR7, del modello Redditi PF e quadro G, rigo G1, del modello 730). Inoltre, qualora l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione non sia sufficiente a esaurire l’intero credito, l’eccedenza può essere utilizzata successivamente, fino a completa estinzione del credito stesso (circolare min. n. 189 del 21 settembre 1999, paragrafo 4.4).