Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 13.02.2017 n. 590, si è espresso sulla regolarizzazione o esclusione delle Offerte Economiche in caso di ricalcolo soglia d’anomalia.
La c.d. cristallizzazione della soglia d’anomalia che trasposta sul piano pratico si traduce nell’impossibilità ex post d’individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara.
Specie laddove – come nel caso in esame – la soglia d’anomalia originariamente divisata sia direttamente conseguente all’illegittima ammissione disposta in danno dell’impresa partecipante che, prima dell’aggiudicazione definitiva, solleciti la stazione appaltante all’esercizio del potere di autotutela, al fine di assicurare e garantire, oltre la correttezza del procedura concorrenziale, il buon andamento dell’azione amministrativa precettivamente disposto dall’art. 97 cost.
In caso contrario, ossia aderendo alla prospettazione dell’appellante, “il fatto compiuto” derivante dalla determinazione delle medie, quando a monte di questa si è consumata una illegittimità che abbia avuto rilievo decisivo in tale operazione aritmetica, assumerebbe un ruolo dirimente in grado di frustrare i principi che conformano l’azione amministrativa e, prima ancora, di sovvertite la gerarchia assiologica dei valori ad essi sottesi.
D’altra parte, dopo l’esclusione delle otto imprese che non avevano indicato in modo espresso gli oneri di sicurezza, in realtà la stazione appaltante, residuando un numero di imprese ammesse in gara inferiore a dieci, non più rilevando, in forza dell’art. 122, comma 8, cod. contr., la soglia d’anomalia, lungi da ricalcolare la media delle offerte economiche, s’è limitata a riscontrare l’offerta con la percentuale più alta di ribasso, per poi sottoporla, ai sensi dell’art. 86, comma 3, cod. contr., alla verifica di congruità.
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato.