La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21537/2016, ha chiarito le regole ai fini della validità di un contratto stipulato tra un professionista e la PA.
Ai fini della validità di un contratto d’opera professionale stipulato con la P.a. è necessaria la forma scritta, con la contestuale sottoscrizione dei soggetti coinvolti, ovvero il professionista ed il legale rappresentante dell’ente.
Non possono valere, a tal fine, atti di diversa natura quali, ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, nè la missiva con la quale l’organo legittimato a rappresentare l’ente ne abbia comunicato al professionista l’adozione.
Il contratto, mancante del requisito della forma scritta, è pertanto nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria.
L’osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonchè l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti – quali, ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, ovvero una missiva con la quale l’organo legittimato a rappresentare l’ente ne abbia comunicato al professionista l’adozione – ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista, poichè non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall’organo che rappresenta l’ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali.
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007 Rv. 600333; Sez. 1, Sentenza n. 1167 del 17/01/2013 Rv. 624672; Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 Rv. 594305).
Nel caso di specie, tali principi sono stati completamente disattesi dalla Corte d’Appello di Salerno che invece (v. pag. 16 sentenza) ha desunto la regolarità formale del contratto da una semplice lettera del Sindaco con cui si informava il professionista dell’avvenuta nomina a commissario disposta con una Delibera della Giunta Municipale (v. anche ricorso pag 5. ove è contenuta la trascrizione della nota sindacale) e dal “concreto espletamento dell’incarico”, senza quindi neppure una formale accettazione o pattuizione sul compenso per la prestazione.