La legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) prevede interessanti novità in materia di credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, che dimostrano il favor del legislatore per questa agevolazione, considerata un volano per le imprese che intendono innovare la produzione.
La disciplina era già stata oggetto di alcune modifiche legislative. Infatti, l’articolo 1, comma 35, legge 190/2014 (Stabilità 2015), rispetto alla versione originaria, ne ha prorogato l’efficacia (dal triennio 2014-2016 al “periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”), raddoppiato il tetto massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (da 2,5 milioni di euro a 5 milioni) e ampliato le condizioni di accesso (l’ammontare minimo delle spese annuali sostenute in ricerca e sviluppo è passato da 50mila a 30mila euro). Inoltre, ha introdotto, tra l’altro, una nuova categoria di spese ammissibili: “competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne”.
La specifica delle categorie di spesa è stata affiancata dalla rimodulazione delle percentuali degli incrementi annuali di spesa che, nella versione originaria, erano nella misura del 50% dei suddetti incrementi e che, con la legge di Stabilità 2015, risultano così differenziati:
- l’agevolazione spetta in misura pari al 25% delle spese, per “strumenti e attrezzature di laboratorio” e per “competenze tecniche e privative industriali”, sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Si tratta del cosiddetto approccio incrementale, che tiene conto della spesa incrementale complessiva degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti
- la misura del credito è elevata al 50% per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca extra-muros (contratti stipulati con università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del Dl 179/2012).
In entrambi i casi, ai fini del calcolo della media di riferimento, l’unica eccezione è prevista per le imprese di nuova costituzione in attività da meno di tre periodi d’imposta, per le quali la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
L’articolo 1, comma 15, della legge 232/2016, è nuovamente intervenuto per modificare la disciplina del credito d’imposta di cui trattasi in senso estensivo:
- il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”
- tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse
- l’importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Tali novità hanno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, occorre tener presente, nella fase transitoria, che le diverse tipologie di spesa mantengono comunque rilevanza quando le stesse sono sostenute prima dell’applicazione della norma di riferimento.
A proposito delle categorie di spesa ammissibili all’agevolazione in parola, si sottolinea la semplificazione introdotta con la modifica della lettera a) del comma 6 dell’articolo 3, che – recuperando la versione originaria del 2013 – fa generico riferimento al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo [invece che a “personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al … decreto”].
Viene così superata un’annosa diatriba che si era aperta in dottrina sulla definizione del “personale altamente qualificato” e che sembrava escludere il “personale tecnico” comunque impiegato nella ricerca. Contrasto che, in parte, era stato superato con gli sforzi interpretativi dell’Agenzia, la quale, sussistendo i requisiti di legge, ha considerato eleggibili al credito d’imposta anche i costi per il “personale non qualificato”, assimilandoli alle spese per “competenze tecniche”, di cui alla lettera d) del comma 6 dell’articolo 3 (circolare 5/2016, paragrafo 2.2.1).
Sempre in via interpretativa, nulla indicando la norma di riferimento, l’agevolazione si riteneva applicabile (cfr la stessa circolare 5/2016, paragrafo 1) sia alle imprese residenti nel territorio dello Stato che alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Tale ultima considerazione, di fatto, è stata esplicitata dalla legge di bilancio 2017, secondo la quale l’agevolazione (nuovo comma 1-bis dell’articolo 3) “spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996”