bancari, in esuberoLa Manovra conferma lo stanziamento di risorse nell’arco dei prossimi cinque anni per agevolare il prepensionamento dei lavoratori in esubero delle aziende interessate dai Fondi di Solidarietà settoriali.

 


Anticipo sino a sette anni del pensionamento per i lavoratori del settore bancario e del credito cooperativo in esubero sino al 2019. Con un contributo statale con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. E’ questo quanto prevede l’articolo 1 co. 234-237 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

Il documento reca in particolare alcune misure per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale: da un lato l’estensione fino all’anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall’articolo 12 del decreto legge sulle crisi bancarie approvato la scorsa estate dal Governo (il Dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) per i soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque, come di regola è previsto per i fondi di solidarietà di settore) nonché l’estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Attualmente l’estensione da cinque a sette della durata dell’assegno straordinario di solidarietà, prevista dal Dl 59/2016) vale solo per gli anni 2016 e 2017: la legge di Bilancio, dunque, estende tale disposizione per un ulteriore biennio.

 

L’accesso all’assegno straordinario di sostegno al reddito viene ulteriormente rafforzato dalla possibilità per il Fondo di Solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Con questa misura, ad esempio il datore di lavoro potrà pagare il riscatto di un periodo di studi al dipendente per collocarlo nel Fondo di Solidarietà ove il riscatto sia necessario per maturare il diritto alla pensione nei successivi sette anni. L’agevolazione in questione riguarda esclusivamente il settore bancario.

 

Contributo Statale

 

La legge di bilancio reca, infine, più in generale un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Fondi di solidarietà di settore (anche, potenzialmente, al di fuori del settore bancario) con riferimento ai lavoratori che accedono, nel periodo 2017- 2019, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di un importo pari all’85 per cento dell’importo equivalente all’importo dell’assegno straordinario, e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, entro un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all’assegno straordinario per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019.

 

Tale beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l’anno 2017, 224 milioni di euro per l’anno 2018, 139 milioni di euro per l’anno 2019, 87 milioni di euro per l’anno 2020 e 24 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l’ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in questione.