federalismo fiscaleIn data 2 febbraio, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno pubblicato il documento presentato nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sull’attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequativo e le prospettive di modifica.

 


Sul tema del finanziamento delle amministrazioni locali e sul ruolo attribuito al sistema perequativo la Corte ha avuto modo di pronunciarsi, circa 7 anni or sono, in occasione delle modifiche introdotte al sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali con il decreto legislativo n. 23 del 2011, in attuazione della legge n. 42 del 2009.

 

In quell’occasione la Corte aveva sottolineato come “la mancanza di una chiara identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni” (LEP), unitamente alle carenze di individuazione del meccanismo di funzionamento del fondo rischiava di incidere sull’avvio del processo di riforma (deliberazione SSRRCO/17/CONTR/11). Queste carenze, ma non l’identificazione dei LEP, sono state superate solo nel 2015 con l’avvio in concreto del passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard e la determinazione delle capacità fiscali standard.

 

Naturalmente i rallentamenti della fase attuativa vanno visti anche in relazione all’aggravarsi della crisi economica e finanziaria e alla conseguente necessità di definizione di sistemi centralizzati di controllo delle decisioni di entrata e di spesa.

 

Il disegno perequativo trova il suo fondamento nell’art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “perequazione delle risorse finanziarie”, nonché di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, e nel successivo art. 119, che collega la ripartizione del Fondo perequativo alla minore capacità fiscale per abitante ai fini di reperire, attraverso la leva fiscale, le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti agli enti territoriali.

 

In tale quadro di riferimento costituzionale si è inserita la legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale che, in attuazione dell’art. 119, ha previsto il superamento graduale, per tutti i livelli di governo decentrati, del criterio della spesa storica a favore di criteri perequativi, basati sui fabbisogni standard e sulle capacità fiscali per il finanziamento delle funzioni fondamentali e sulla sola capacità fiscale per le altre funzioni .

 

Il d.lgs. n. 23 del 2011 ha poi stabilito che ai fini della determinazione del Fondo non si dovesse tenere conto delle variazioni di gettito prodotte nell’esercizio dell’autonomia tributaria. Introducendo un doppio canale perequativo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la legge n. 42 del 2009 ha, quindi, previsto che l’assegnazione delle risorse dovesse coprire integralmente i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni fondamentali. I costi riconosciuti dovevano essere determinati sulla base di criteri standardizzati, in modo da superare le distorsioni insite nella distribuzione delle risorse storiche.

 

 

In allegato il testo completo dell’audizione.