Con la sentenza n. 95/2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibile esclusione da una gara per un’offerta tecnica illustrata in un numero di pagine superiore al massimo consentito.
Il disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, ha distinto due aree di valutazione, la prima articolata su criteri qualitativi (sub nn. 1, 2 e 3), e la seconda basata sui tempi di esecuzione dell’appalto, in particolare perseguendo l’obiettivo di una riduzione dello stesso a 210 giorni (n. 4). L’art. 3, lett. b), del disciplinare ha poi previsto che i concorrenti predispongano una specifica relazione tecnica sui criteri qualitativi per un massimo di 20 fogli (punto b.1), ed una relazione descrittiva dell’appalto inerente il criterio n. 4 per una massimo di dieci fogli, comprensiva di cronoprogramma (punto b.2). La società appellante ha sviluppato la relazione tecnica 3.b.2 su di un totale di diciotto fogli (per 36 facciate) allegando in calce il cronoprogramma.
Il che ha indotto la Commissione giudicatrice all’oscuramento delle pagine sovrabbondanti rispetto al limite previsto dalla lex specialis. L’operatività di un tale limite dimensionale, il cui fondamento di razionalità è ravvisabile in un’esigenza di speditezza e funzionalità della procedura di gara, non è stata contestata in giudizio, se del caso attraverso la proposizione di un ricorso incidentale, e dunque ormai non è più censurabile. La gravata sentenza è sindacabile per aver ritenuto che l’offerta oscurata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto indeterminata per effetto dell’inutilizzabilità del cronoprogramma.
Ciò detto, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione dell’impresa aggiudicataria che aveva presentato l’offerta tecnica illustrata in un numero di pagine superiore al massimo consentito. La gravata sentenza è sindacabile per aver ritenuto che l’offerta oscurata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto indeterminata per effetto dell’inutilizzabilità del cronoprogramma.
Tale statuizione è peraltro corretta, atteso che, a prescindere da un’espressa comminatoria di esclusione, il (sub)punteggio basato sul tempo di esecuzione pari a 210 giorni (inferiori a quelli previsti nel progetto definitivo) non può che fondarsi su di un’adeguata comprensione delle modalità di gestione dell’appalto. In tale prospettiva, è necessaria anche la lettura secondo ragione del cronoprogramma, che racchiude in sé proprio l’offerta temporale, scandendo la tempistica esecutiva del contratto. Stante l’inutilizzabilità di tale elemento (essenziale), l’offerta risulta incerta sul contenuto, e pertanto suscettibile di legittima esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006.
La soluzione è confermata dalla previsione dell’art. 40, comma 2, del regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale stabilisce che il cronoprogramma va presentato dal concorrente unitamente all’offerta nei casi di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c) del Codice, ed in particolare allorché l’affidamento comprenda la progettazione esecutiva (appalto integrato).
In allegato il testo completo della Sentenza.