anac_anticorruzioneL’Anac, con l’atto di segnalazione 18 gennaio 2017, n, 1, chiede di modificare urgentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013.

 


Nello specifico, la materia riguarda l’incompatibilità di incarichi interni ed esterni alle amministrazioni rispetto all’assunzione di cariche di componente della giunta o del consiglio regionali e provinciali o di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

 

L’Anac, con l’atto di segnalazione a governo e Parlamento 18 gennaio 2017, n, 1 chiede di modificare il decreto attuativo della legge Severino sulle incompatibilità di incarichi interni ed esterni alle amministrazioni, prevedendo un sistema di maggiore gradualità.

 

L’urgenza della modifica normativa proposta è confermata da un’indagine condotta da questa Autorità di recente sull’esito dei procedimenti di vigilanza svolti dai competenti Uffici nella materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Infatti, è emerso che oltre il 38,5% dei casi relativi al periodo 1° gennaio 2015-30 novembre 2016 hanno riguardato proprio la verifica della sussistenza di deleghe gestionali dirette in capo al presidente del consiglio di amministrazione. Si tratta, peraltro, di un dato in aumento in quanto nel 2015 i casi concernenti la verifica in capo al presidente di ente in controllo pubblico di deleghe gestionali dirette sono stati il 26,8% di tutti quelli esaminati dall’Autorità e riguardanti l’applicazione del d.lgs. 39/2013.

 

Sul totale dei casi relativi alla verifica delle deleghe gestionali, sempre nel periodo da gennaio 2015 a novembre 2016, ben il 77% dei procedimenti di vigilanza avviati dall’ANAC nel settore in esame è stato archiviato per assenza di deleghe gestionali dirette. I dati appena riferiti sembrano dimostrare l’inefficacia dell’attuale formulazione normativa, stante la diffusa pratica di modificare gli statuti degli enti al fine di espungere il conferimento di deleghe gestionali al presidente. Tale prassi elusiva vanifica la vigilanza dell’Autorità, imponendo agli uffici un’attività di accertamento che si rivela inutile.

 

Ugualmente, l’art. 7 ai fini dell’inconferibilità indica tra le cariche di provenienza anche quelle di “presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico”. Tuttavia, per questa disposizione, l’ANAC ha chiarito che “L’esistenza di deleghe gestionali dirette rileva, però, solo allorché si debba applicare la disciplina vigente alla posizione di “amministratore di ente pubblico o di enti di diritto privato in controllo pubblico”, come definita dall’art. 1, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 39/2013, che – come noto – include solo “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

 

Orbene, sul punto, il tenore letterale dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/13 sembra chiaro nel considerare, ai fini dell’inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, al pari della provenienza da cariche politiche, anche quella da cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico; tra le cariche menzionate, però, vi sono espressamente le posizioni di “Presidente o amministratore delegato” e non viene usata – come per gli incarichi da conferire (lett. d) – la locuzione amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, da intendere secondo la definizione dell’art. 1 comma 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/13, già richiamato. Si ritiene, pertanto, che per la sussistenza di una situazione di inconferibilità ai sensi dell’art. 7 (commi 1 e 2) non sia necessaria una indagine sulla attribuzione di poteri gestionali, quando l’incarico rivestito in precedenza dall’interessato è quello di Presidente del consiglio di amministrazione” (Delibera n. 834 del 3 agosto 2016).

 

In allegato il testo completo dell’atto.