ottava salvaguardia esodatiL’Inps riepiloga le condizioni per conseguire l’ottava salvaguardia pensionistica, con la Circolare 11/2017 pubblicata sul portale dell’istituto di previdenza.

 


Le istanze di accesso dovranno essere prodotte dagli interessati entro il 2 marzo 2017 a pena di decadenza. Chi non soddisfa i requisiti dovrà controllare la possibilità di godere dell’APE sociale del 1° maggio 2017.

 

La Circolare Inps 11/2017 (in allegato alla fine dell’articolo) pubblicata ieri dall’istituto di previdenza conferma l’articolazione dei profili di tutela e i requisiti per conseguire il pensionamento anticipato nei confronti di altri 30.700 lavoratori che al 2011 erano in determinati profili di tutela.  Possono presentare istanza di accesso 11mila lavoratori collocati in mobilità o nello speciale trattamento edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, a condizione che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 2014 e che maturino il diritto alla pensione, secondo le vecchie regole pensionistiche, entro 36 mesi dal termine della mobilità o del trattamento edile.

 

Gli altri profili di tutela

 

Per gli altri profili di tutela, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all’esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001 (continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni) per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato, il documento conferma le istruzioni già note: a seconda dei profili dovranno maturare la decorrenza della pensione entro il il 72^ mese successivo all’entrata in vigore del Dl 201/2011 o entro l’84^ mese successivo ossia entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019 (si veda la tavola sottostante per dettagli più precisi). Restano esclusi, pertanto, sia i lavoratori che nel 2011 avevano fatto ricorso ai permessi mensili per assistere parenti disabili ai sensi dell’articolo 33, co. 3 della legge 104/92 sia i lavoratori stagionali o agricoli il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si è concluso entro il 31.12.2011.

 

Domande entro il 2 Marzo 2017

 

Dal punto di vista amministrativo gli interessati devono presentare istanza di accesso, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017 presso l’Inps o alla direzione territoriale del lavoro: i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettere a), b) e c) della legge 232/2016 (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, è possibile presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d), e) ed f) della citata legge (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016.  Tali lavoratori possono, comunque, anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. In tal caso la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

 

Decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017

 

L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 2 marzo 2017, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze. Al termine della consueta attività di monitoraggio. Le Sedi territoriali non dovranno adottare provvedimenti di reiezione, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola. I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della stessa legge.

 

 

 

 

L’ottava salvaguardia sarà l’ultimo provvedimento di questa natura avendo disposto la stessa legge di bilancio alla soppressione del Fondo destinato a questo specifico scopo previsto dall’articolo 1, co. 235 della legge 228/2012: dal prossimo 1° maggio 2017 chi è infatti disoccupato a seguito di licenziamento, è invalido, assiste disabili o effettua lavori gravosi ed avrà almeno 30 o 36 anni di contributi e 63 anni di età potrà fruire dell’APE Sociale, un sussidio di accompagnamento alla pensione interamente pagato dallo Stato entro un limite massimo di 1.500 euro lorde al mese.