Nello Statuto dell’Unione T. è prevista la possibilità di dotarsi, con specifica deliberazione consiliare, di un proprio stemma, ma non è contemplata la riproduzione di un gonfalone. L’Ente, che al momento non ha intenzione di avvalersi di un proprio stemma avendo stabilito di fruire solo sulla carta intestata dei tre stemmi dei Comuni facenti parte l’Unione, si interroga sulla legittimità di riprodurre i tre stemmi su un unico gonfalone affinché rappresenti, da solo, l’Unione T. di M.
RISPOSTA:
Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce allo statuto dell’ente la definizione e l’approvazione del gonfalone del comune e analogamente lo statuto dell’unione deve stabilire le modalità per dotarsi di uno stemma e di un gonfalone quali segni identificativi della comunità rappresentata. I vessilli dei comuni e anche delle unioni dei comuni devono avere le caratteristiche tecniche previste dal d.P.C.M. 28 gennaio 2011 che ha disciplinato le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di araldica pubblica secondo le modalità e le regole araldiche già contenute nell’abrogato regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, che vengono semplificate, attualizzando la relativa procedura istruttoria. In particolare lo stemma è costituito da uno scudo detto “sannitico moderno”; cioè uno scudo rettangolare con gli angoli inferiori arrotondati. Tale scudo deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza. Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, su cui è effigiato lo stemma dell’ente con la relativa corona. Il colore del drappo deve riferirsi ad un colore presente nello stemma. Sulla base delle ricordate caratteristiche tecniche il gonfalone dell’unione non può limitarsi a riprodurre separatamente i tre stemmi dei comuni aderenti, ma deve contenere lo stemma dell’unione costituito da un unico scudo nel quale possono essere riprodotte le varie figure presenti negli stemmi dei comuni costituenti l’unione.