in-house-480x300Secondo la Fondazione nazionale dei commercialisti, le società in house possono produrre un fatturato anche superiore al 20% attraverso prestazioni non rivolte all’ente socio, purché l’attività svolta rientri comunque nei compiti affidati dall’amministrazione.

 


 

La Fondazione nazionale dei commercialisti, con un report del 15 gennaio scorso, ha fornito alcune indicazioni in merito alla disciplina dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate. In particolare, secondo la Fondazione, l’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere espressamente che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall’ente pubblico socio, deve essere interpretato in maniera estensiva.

 

La lettura più corretta della suddetta disposizione, per la Fondazione, è quella che consente alle società in house di produrre un fatturato anche superiore al 20% attraverso prestazioni non rivolte all’ente socio, purché l’attività svolta rientri comunque nei compiti affidati dall’amministrazione. Tale orientamento, si legge nel documento, sembra essere confermato dalla lettura coordinata della norma in questione con l’art. 4, comma 4, del Testo unico, il quale, prevedendo che le società in house operano in via prevalente con gli enti partecipanti “salvo quanto previsto dall’art. 16”, stabilisce di fatto che quest’ultima disposizione ha voluto ampliare la possibilità di azione delle società in house.

 

Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

 

Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:

 

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;

 

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

 

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

 

Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società

 

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del presente decreto.

 

Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

 

Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

 

Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

In allegato il testo completo della Relazione.