sanatoria atti di riscossioneAgli enti locali serve più tempo per decidere se istituire la sanatoria degli atti della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali notificati dal 2000 al 2016.

 


 

L’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 ha fissato al prossimo 1° febbraio il termine per la sanatoria degli atti della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali notificati dagli enti locali dal 2000 al 2016. Da più parti, però, si chiede di prorogare la scadenza al 31 marzo 2017 con un emendamento allo stesso decreto Milleproroghe o tramite un D.L. ad hoc in materia di finanza locale, che dovrebbe anche aggiustare il tiro sul Fondo di solidarietà.

 

Testualmente:

 

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

 

Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

 

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

 

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

 

c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

 

d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6.

 

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

 

La criticità è delineata dal fatto che attualmente la brevità del termine a disposizione degli enti locali per attuare questa scelta potrebbe impedire l’emanazione della deliberazione della sanatoria e ledere, quindi, le legittime aspettative dei contribuenti di potersene avvalere. Nonostante, infatti, l’art. 5, co. 11 del D.L. n. 244/2016 abbia prorogato al 31 marzo 2017 l’approvazione dei bilanci di previsione e, di conseguenza, l’emanazione di delibere e regolamenti, è rimasta ferma al 1° febbraio la scadenza per la rottamazione delle ingiunzioni notificate dagli enti locali dal 2000 al 2016 e non pagate.