condono fiscale 2Restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio, sia nell’ipotesi di cui all’articolo 9 sia in quella minore di cui all’articolo 15 delle legge 289/2002.

 

 


 

SINTESI: In tema di condono fiscale, non è inibito all’Erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto di credito posto a base dell’istanza di rimborso, atteso che il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti – sia nell’ipotesi di cui all’articolo 9, che in quella minore di cui all’articolo 15, legge n. 289 del 2002, in cui l’oggetto di definizione non è il tributo, ma la lite potenziale – all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio.

 

Sentenza n. 24199 del 29 novembre 2016 (udienza 12 ottobre 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Piccininni Carlo – Est. Tricomi Laura

 

Condono fiscale – L’Erario può accertare l’inesistenza di un diritto di credito vantato attraverso un istanza di rimborso – Il condono elide il debito fiscale ma non opera sui crediti del contribuente che restano oggetto di eventuale contestazione da parte del Fisco.

 

L’art. 9, ai commi 9 e 10, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede che:

“9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità , rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità  di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo 36-bis ed all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè dell’imposta regionale sulle attività  produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario (“¦)“.