tobin_tax_Tobin Tax: predisposto uno schema più analitico per chi, residente o no nel territorio italiano, deve inviare all’amministrazione fiscale le informazioni sulle transazioni finanziarie effettuate.

 

 


 

Approvato e disponibile in rete da oggi il nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial transaction tax – Ftt), introdotta dalla Stabilità 2013 (articolo 1, commi dal 491 a 500, legge 228/2012). Il prospetto, ufficializzato con provvedimento 4 gennaio 2017, insieme con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, sostituirà dal prossimo 1° febbraio quello attualmente in uso, approvato con provvedimento 27 dicembre 2013.

 

Devono presentare la dichiarazione gli intermediari e gli altri soggetti responsabili del versamento del tributo, individuati ai punti 1 e 2 del provvedimento 18 luglio 2013. I non residenti possono avvalersi, per l’adempimento, di una stabile organizzazione in Italia (articolo 162 del Tuir) o di un rappresentante fiscale oppure possono provvedervi direttamente, dopo aver richiesto l’attribuzione del codice fiscale, anche mediante invio dall’estero, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione; in tale ultimo caso, la busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi 16 – 30175 Marghera (VE) e su di essa vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.

 

Ricordiamo che la Tobin tax si applica: ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (comma 491); alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492); alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).

 

Gli importi da indicare nel modello vanno espressi con arrotondamento all’unità di euro secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a tale limite. La dichiarazione non deve essere presentata, se l’imposta liquidata è di importo inferiore a 50 euro.

 

Nulla cambia sul versante delle date da ricordare; infatti, la dichiarazione Ftt continua ad avere cadenza annuale, con trasmissione telematica da effettuare entro il 31 marzo.

 

Le novità sono rappresentate:

 

 

  • nella sezione I, da nuovi campi in cui esporre il numero delle operazioni e gli imponibili relativamente agli strumenti finanziari derivati e alle operazioni ad alta frequenza
  • nella sezione II, dal campo in cui riportare il maggior credito derivante dalle dichiarazioni integrative “a favore” presentate con riferimento ad annualità pregresse
  • nella sezione III, dalla predisposizione di colonne distinte in cui evidenziare i dati relativi alle operazioni escluse ed esenti riguardanti le partecipazioni e i derivati, e dall’inserimento di ulteriori righi per descrivere specifiche fattispecie di esclusione/esenzione.