Se il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi app licati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti.