patent box 2Patent Box. Marchi, brevetti, disegni, modelli e know how, sono questi i beni immateriali oggetto del confronto tra imprese e amministrazione finanziaria, preliminare alla tassazione di favore.

 

 


 

Sottoscritte le prime quattro intese preventive tra Agenzia delle Entrate e altrettante imprese che hanno optato per l’applicazione del patent box. Si tratta di un passaggio obbligatorio senza il quale non è possibile usufruire del regime agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014) e successivamente modificato dall’articolo 5 del Dl 3/2015 e dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 148, legge 208/2015), per incentivare la competitività delle imprese.

 

La misura prevede, infatti, l’esenzione fiscale di una quota del reddito derivante dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Restano fuori dall’imponibile anche le plusvalenze provenienti dalla cessione degli stessi beni, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo proveniente dalla loro cessione venga reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello della vendita, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

 

Il bonus è fruibile da tutti titolari di reddito d’impresa, inclusi i contribuenti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, a patto che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro la doppia imposizione e con cui lo scambio è effettivo.

Per l’accesso alla tassazione agevolata, come prima tappa, le aziende interessate hanno dovuto inviare, entro il 31 dicembre 2015, all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, un’istanza di accordo preventivo e la documentazione integrativa richiesta. Una volta verificati, da parte degli uffici, i requisiti per l’applicazione del regime, è iniziato il contraddittorio tra Agenzia e imprese, terminato nei giorni scorsi.

 

Al centro del confronto, i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni intangibili alla produzione del reddito d’impresa per determinarne la quota agevolabile, in riferimento all’uso sia diretto che indiretto del bene immateriale. Nello specifico, il criterio, per tre casi su quattro, è stato il Confronto di prezzo (Cup – Comparable Uncontrolled Price interno ed esterno). Per il quarto accordo, invece, è stata scelta la ripartizione degli utili (Rpsm – Residual Profit Split).

 

A siglare le intese, da una parte, l’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Dc Accertamento e, dall’altra, ditte con volume d’affari superiore a 300 milioni di euro, due attive nel settore della moda, le altre due nei comparti della chimica e della produzione di beni finalizzati ad applicazioni nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. I prodotti immateriali agevolati sono stati marchi, brevetti disegni, modelli e know how.