dichiarazione redditi erroriTransizione guidata dal vecchio al nuovo modello per le dichiarazioni d’intento.


Con la risoluzione 120/E del 22 dicembre, l’Agenzia fornisce le indicazioni operative agli esportatori abituali e alle loro associazioni di categoria che, preparandosi all’utilizzo di un modulo più snello, hanno proposto alcune domande sulla sua applicazione.

 

Ricordiamo, innanzitutto, che venti giorni fa –  il 2 dicembre – con un provvedimento direttoriale è stato approvato un diverso modello da utilizzare per le operazioni programmate dal 1° marzo 2017, mentre, fino al prossimo 28 febbraio, gli esportatori abituali possono servirsi ancora del vecchio.

 

Dichiarazioni d’Intento: road map per la prima uscita

 

Le principali perplessità sono scaturite, in particolare, dalla soppressione del campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione” del neonato modello; campi dove il contribuente indicava l’intervallo temporale in cui intendeva effettuare le operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi senza Iva.

 

A questo proposito, l’Agenzia ha chiarito che se, in una una dichiarazione d’intento “vecchio modello”, vengono pianificati –  nei campi 3 e 4 (operazioni comprese nel periodo da) – acquisti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, questa varrà soltanto per le operazioni in scaletta fino al 28 febbraio. Per quelle successive sarà necessario presentare una nuova dichiarazione utilizzando la nuova versione.

 

Diversa l’ipotesi in cui – sempre nel vecchio modello – vengano compilati il campo 1 (una sola operazione per un importo fino ad euro) o il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro): in tale situazione, la dichiarazione sarà efficace fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017, e non occorrerà ripetere l’adempimento.

 

Praticamente, se non vengono valorizzati i campi “temporali” 3 e 4 della versione in via di pensionamento, questa può sopravvivere anche per tutto il prossimo anno. Infine, un alert relativo all’importo indicato nel campo 2: deve essere sempre monitorato perché non è ammesso lo sforamento. La verifica da effettuare è sulla cifra complessivamente fatturata da chi riceve la dichiarazione.

 

In sostanza, il quantum riportato rappresenta il limite entro il quale il contribuente intende effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, quindi, se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole operare per un importo superiore, continuando a usufruire del regime di esenzione, deve produrre necessariamente un’ulteriore dichiarazione d’intento.