certificazione SA 8000Con riferimento all’assoggettabilità della certificazione SA 8000 alla disciplina dell’avvalimento si trova qualche chiarimento nella recente decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.2016 n. 5289.

 

 


 

Nel caso di specie, il relativo contratto risulta sufficientemente idoneo all’assolvimento del prestito del requisito, tenuto conto del contenuto dell’accordo con l’impresa ausiliaria. Infatti, l’impresa ha dichiarato di avere, per quanto riguarda i lavori, esaminato il progetto preliminare, compreso il computo metrico, fatto accesso al luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.

 

Per tutta la durata dell’appalto “le risorse necessarie e qualunque requisito, risorsa, capacità, bene (materiale ed immateriale), mezzo e/o conoscenza (anche tecnico gestionale), di ordine generale, ivi comprese l’esperienza maturata dalla medesima, nell’erogazione di precedenti lavori che risultino in concreto necessari o anche soltanto utili

 

La rimessione in termini, anche d’ufficio, trova giustificazione solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, trattandosi di norma di stretta interpretazione, pena la violazione del principio di parità delle parti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 dicembre 2010, n. 3).

 

Il contratto di avvalimento permette anche sostanzialmente il prestito del requisito, trattandosi di un requisito di tipo non materiale ma attinente alle qualità aziendali.

 

In allegato il testo della Sentenza.