alunni classeIn presenza di alunni disabili e in Comuni a rischio sismico, l’Ufficio scolastico regionale non può derogare alle specifiche normative che prevedono una limitazione numerica delle classi.


 

L’imposizione di un tetto massimo di alunni per classe costituisce, infatti, sia una garanzia del diritto all’istruzione costituzionalmente previsto, sia una tutela per l’incolumità degli alunni.

 

Il Tar ha accolto il ricorso sostenendo che il limite di 20 alunni non può essere derogato, in quanto rappresenta “un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa”, nonché una “forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”.

 

Oggetto della denuncia, quanto accaduto nella scuola dei loro figli, dove 43 alunni, di cui cinque con disabilità, erano stati smistati in sole due classi. Inoltre, la decisione è stata impugnata anche per violazione della normativa sulla prevenzione dei rischi sismici sui luoghi di lavoro che indica in 1,80 mq a disposizione per alunno.

 

Per quanto riguarda la questione legata alla sicurezza, il Tar ha affermato che nello specifico della scuola interessata, trovandosi in area ad alto rischio sismico le classi non devono superare il numero di 17 alunni.

 

Nel caso della scuola di Napoli, sarebbe bastato applicare il comma 84 delle Legge 107/2015, secondo cui “il Dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica”.

 

L’articolo 5 del DPR n. 89/09 cita:

 

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

 

Secondo Marcello Pacifico (Anief-Cisal):

 

a un Dirigente scolastico conviene avvalersi di questa facoltà, anziché farsi carico di responsabilità enormi, mantenendo gruppi-classi con troppi allievi. La presenza di più disabili, inoltre, in classi già numerose è fuori da qualsiasi logica: dobbiamo nuovamente constatare che le necessità di risparmio pubblico prevalgono sul diritto allo studio e pure sull’handicap per il quale, a livello nazionale, non è garantito neppure il rapporto minimo nazionale di un docente ogni due studenti.