Il Consiglio di stato annulla i provvedimenti che impedivano ai candidati privatisti del vecchio ordinamento di concludere il percorso di studi. Il MIUR pubblica una nota che crea ulteriore confusione.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 2502 del 10 giugno 2016 ha definitivamente annullato tutti i provvedimenti del MIUR che consideravano non più efficaci le norme che consentivano l’accesso agli esami dell’ordinamento precedente a quello delineato dalla Legge 508/99, degli studenti privatisti. In particolare sono stati annullati:
- la nota 383 del 27 gennaio 2012 che prevede che al termine dell’a.s. 2010/11 non sono più applicabili le norme sull’accesso agli esami degli studenti privatisti
- il decreto ministeriale 4 luglio 2012 nella parte in cui prevede che “ferma restando la possibilità di ammissione agli esami previsti dai corsi preaccademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentito ai candidati privatisti, fino all’anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale l’ammissione agli esami finali di diploma” e non anche a tutti gli altri esami intermedi, precedenti e propedeutici a quelli finali.
Con tale decisione il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio 10071 dell’8 novembre 2012 contro cui il MIUR aveva presentato ricorso.
Conseguentemente la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore ha inviato a tutti i Conservatori e agli (ex) istituti musicali pareggiati la nota 28964 del 5 dicembre 2016 che stabilisce quanto segue:
- la disposizione secondo cui “Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici” (DPR 212/05 art. 12 comma 2) si applica anche nei confronti degli “studenti” privatisti del vecchio ordinamento didattico
- gli “studenti” privatisti che alla data di entrata in vigore dei ordinamenti didattici (ossia entro l’a.s. 2010/11) abbiano sostenuto almeno un esame del vecchio ordinamento possono concludere il loro percorso di studio “a parità di condizioni con gli studenti interni”.
La nota ministeriale, che è un atto dovuto in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, aggiunge ulteriori elementi di confusione ad una vicenda di per se grottesca. In particolare il MIUR non fornisce alcun chiarimento su che cosa si intenda per parità di condizioni. Infatti per uno studente interno del vecchio ordinamento vigono alcune norme precise. Ad esempio: nei periodi inferiore e medio non è ammessa che la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo oppure che non è possibile ripetere alcun anno del periodo superiore. Non è chiaro se e come tali norme siano applicabili e con quali modalità ai candidati privatisti. Il rischio concreto è che invece di parità, si stia creando una vera e propria disparità di condizioni, con l’avvio di ulteriore contenzioso di cui il settore non ha alcun bisogno.
La FLC CGIL chiede che il MIUR si faccia carico di queste preoccupazioni e pubblichi urgentemente disposizioni chiare e applicabili uniformemente in tutte le istituzioni.