raggruppamenti verticale orizzontale appaltiIl Tar di Salerno, con la Sentenza del 09.12.2016 n. 2631, ha espresso un parere sull’indicazione della prestazione principale e secondaria e le conseguenze della mancata individuazione nel bando nei casi di raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale.

 

L’art. 48, comma 2, d.lvo n. 50/2016, indica che “nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”.

 

In siffatto contesto, la qualificazione – come orizzontale – del raggruppamento ricorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti (correlati alla menzionata necessaria distinzione ad opera del bando delle prestazioni oggetto di affidamento) per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale.

 

Inoltre l’indicazione nell’offerta delle imprese ricorrenti delle singole parti dell’unitario servizio “Bollettino”, la cui esecuzione è demandata alle imprese raggruppate, lungi dal contraddire la suddetta auto-qualificazione del raggruppamento ricorrente come orizzontale, risponde alla prescrizione di cui all’art. 48, comma 4, d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”.

 

In allegato il testo della Sentenza.