Per la Corte di giustizia il trasferimento dei diritti di rilascio rientra nel campo d’azione delle fattispecie per cui l’ordinamento europeo prevede la tassazione nel territorio di utilizzo.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 della Direttiva 2006/112/CE (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) ed è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale per concorso in frode fiscale intentato in Germania a carico di due persone, dipendenti di una società di consulenza fiscale. Gli imputati venivano condannati al pagamento di un’ammenda per effetto dell’evasione dell’imposta rispetto allo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, in cui erano coinvolte più società.
Nel corso del giudizio, pendente dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, quest’ultima intende verificare, al fine di accertare se le due persone sono colpevoli di concorso in frode fiscale, se le stesse abbiano intenzionalmente presentato all’amministrazione finanziaria dichiarazioni Iva provvisorie inesatte, nelle quali sono state indebitamente portate in detrazione le imposte assolte a monte. La vicenda si sviluppa intorno all’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo1, Direttiva Iva. Secondo tale disposizione “il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi (…)”. Ciò premesso, il giudice del rinvio sottopone al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la questione se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che gli “altri diritti analoghi”, a cui in essa si fa riferimento, includano anche le quote di emissione di gas a effetto serra, come definite dall’articolo 3, lettera a), Direttiva 2003/87.
Le valutazioni della Corte Ue
La Corte di giustizia osserva preliminarmente che l’articolo 43 della Direttiva Iva detta una regola generale per determinare il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi, mentre i successivi articoli 44 e seguenti prevedono una serie di collegamenti specifici. Consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che non esiste alcuna preminenza dell’articolo 43 sui successivi articoli 44 e seguenti. Da ciò deriva che il citato articolo 56, paragrafo 1, lettera a) non deve essere considerato alla stregua di una deroga a una regola generale, da interpretare in senso restrittivo. Sulla base di tali considerazioni, la Corte intende verificare se il trasferimento di quote di emissioni di gas a effetto serra corrisponda a una delle fattispecie disciplinate dall’articolo de quo e se, in particolare, sia riconducibile alle “cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi”. Tale assimilazione non si ricava espressamente dal tenore letterale della disposizione, dato che i diritti che risultano ivi espressamente menzionati sono propri del settore della proprietà intellettuale, nel cui ambito non rientrano le quote definite dall’articolo 3, lettera a), Direttiva 2003/87, consistenti in un’autorizzazione dello Stato o delle autorità pubbliche ad emettere gas a effetto serra per un periodo determinato.
Tuttavia, le quote di emissione di gas a effetto serra presentano, rispetto ai diritti espressamente menzionati nella norma, delle analogie, come si evince dalla circostanza che le stesse conferiscono al loro titolare un diritto di carattere esclusivo e possono essere trasferite a terzi, a seconda dei casi, per effetto di cessione o concessione, volta a consentire ai terzi stessi di utilizzarle per l’esercizio di un’attività economica. Inoltre, la corrispondenza tra le fattispecie disciplinate dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera a) e le quote di emissione di gas a effetto serra deve essere valutata anche alla luce della finalità delle disposizioni della direttiva Iva in materia di determinazione del luogo d’imposizione delle prestazioni di servizi, che consiste nell’evitare, da un lato, conflitti di competenza da cui possano derivare doppie imposizioni e, dall’altro, la mancata imposizione di introiti.
In altri termini, la ratio delle disposizioni riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi comporta che i beni e i servizi siano tassati, per quanto possibile, nel luogo della loro fruizione. L’inclusione delle quote di emissione di gas a effetto serra negli “altri diritti analoghi” di cui alla lettera a), paragrafo 1 del più volte ricordato articolo 56, appare coerente con la suddetta ratio. Atteso che il trasferimento di quote è obbligatoriamente iscritto nel registro previsto dall’articolo 19 della Direttiva 2003/87, l’identità dell’acquirente, il luogo in cui quest’ultimo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione ai fini della quale il trasferimento è stato effettuato, o, ancora, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale e il paese di destinazione del trasferimento possono essere determinati con elevato grado di certezza. D’altra parte, poiché le quote trasferite devono essere, in via generale, utilizzate nel luogo in cui l’acquirente esercita la propria attività economica, il collegamento fiscale al luogo della prestazione di servizi consente di assoggettare la prestazione (trasferimento di quote) al regime Iva dello Stato membro sul cui territorio le quote vengono utilizzate.
Conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che gli “altri diritti analoghi” includono anche le quote di emissione di gas a effetto serra, come definite dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87.