segnalazioni-contributiL’esonero contributivo INPS, riconfermato dalla Legge di Stabilità 2016, è rivolto ai datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori a contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

 

Importante ricordare che tale agevolazione spetta anche ai datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine in essere sempre entro il 31/12/2016.

 

Tale incentivo nel 2016 spetta per 24 mesi dalla data di assunzione ed è di 3.250 euro a dipendente.

 

Quando spetta l’esonero dal versamento dei contributi INPS?

 

a) Il lavoratore non deve essere stato occupato nei 6 mesi prima dell’assunzione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,

 

b) Il lavoratore, nei 3 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’agevolazione fiscale comprese società controllate o collegate.

 

c) Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato.

 

Durata dell’agevolazione contributiva: l’esonero spetta per 24 mesi a partire dalla data di assunzione che deve avvenire tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.

 

Quanto spetta?  La misura dell’incentivo consiste nell’esonero del versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel lite massino di 3.250 euro all’anno. Per il contratto part time il suddetto limite viene riproporzionato in base alla specifica percentuale dell’orario di lavoro.

 

Quali contratti di lavoro sono agevolabili? Quali sono esclusi?

 

I contratti agevolabili dall’esonero contributivo 2016 sono:

 

  • Contratto a tempo indeterminato sia full time che part time.

 

  • Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soci della cooperativa di lavoro.

 

  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione: ossia, quando quest’ultima è resa verso il somministrato a tempo determinato.

 

  • Cessione del contratto a tempo indeterminato: in caso di passaggio del dipendente al cessionario, lo sgravio contributivo già riconosciuto al vecchio datore di lavoro può essere trasferito al nuovo subentrante per il periodo residuo non goduto.

 

Esclusione: Non spetta l’incentivo invece per i seguenti tipi di contratto:

 

a)  apprendistato.

 

b)  lavoro domestico.

 

c) contratto a tempo indeterminato lavoro intermittente o a chiamata, poiché lo svolgimento della prestazione si configura sempre di carattere discontinuo o intermittente

 

 

 

Condizioni per l’accesso al Beneficio:

 

a)  Violazione del diritto di precedenza: ossia, quando la nuova assunzione a tempo indeterminato avviene al posto di un altro lavoratore licenziato alla fine del periodo di contratto a termine e anche se il contratto è di somministrazione senza preventiva offerta di riassunzione.

 

b) Se l’utilizzatore della somministrazione è in cassa integrazione straordinaria e/o cassa integrazione in deroga, ad eccezione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione avviene per acquisire nuove professionalità diverse da quelle in possesso dei lavoratori posti in cassa integrazione.

 

c)  Se l’assunzione è nei confronti di lavoratori licenziati 6 mesi prima. Tale condizione, vale anche per i contratti di somministrazione.

 

d)  Se l’invio della comunicazione telematica obbligatoria circa l’assunzione è stata effettuata oltre i termini di legge.

 

e) l’incentivo non spetta quando il lavoratore che ha un rapporto a tempo indeterminato transiti dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, qualora la contrattazione collettiva abbia previsto già per i casi di cessazione dell’appalto, una procedura ad hoc per l’assunzione degli stessi lavoratori alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la stipula di nuovo contratto con diverso soggetto;

 

 

 

Esonero contributivo spetta ai datori di lavoro: condizioni

 

a) Regolarità DURC, documento unico di regolarità contributiva.

 

b) Rispetto degli accordi CCNL, regionali, territoriali o aziendali, e sindacali.

 

Compatibilità con altre forme di agevolazioni:

 

L’esonero contributivo di 2 anni per chi assume a tempo indeterminato non è compatibile con le altre misure rivolte ad incentivare l’occupazione come ad esempio gli incentivi per chi assume lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero inoccupate da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.

 

 

 

L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi quali:

 

a)  Assunzione di lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;

 

b) Assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010.

 

c) Assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012.

 

d) Garanzia Giovani 2016. Per maggiori informazioni Assunzioni Giovani 2016.

 

e)  Assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.

 

L’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del d.l. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.

 

 

N.B. a fronte della graduale sostituzione della mobilità con l’indennità di disoccupazione (NASpI), a partire dal 1° gennaio 2017 saranno eliminati gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Tuttavia, si potrà accedere ai benefici per l’assunzione di lavoratori percettori di NASpI (contributo mensile del 20% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento della suddetta indennità.