Fatturazione-elettronica 2Per la numerazione progressiva delle fatture emesse 2017 non ci sono più limiti: infatti, con Risoluzione n.1/E  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la numerazione in ordine progressivo delle fatture non è più obbligatoria, l’importante è che sia mantenuta la condizione di garanzia dell’identificazione univoca della fattura stessa.

 

Precedentemente, a norma dell’ art.25 del DPR 633/72, “Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.

 

Per apportare al sistema le ultime modifiche, per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato, l’Agenzia delle Entrate interromperà il servizio dal 1° all’8 gennaio 2017. Periodo durante il quale bisognerà utilizzare la precedente modalità di fatturazione.

 

L’Agenzia delle Entrate spiega che fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel vecchio formato mentre, dal 9 gennaio, saranno accettate esclusivamente quelle inviate secondo le regole aggiornate. Entro tale data pertanto le Pubbliche Amministrazioni, i fornitori delle PA, e tutti gli operatori che intendono utilizzare il Sistema di interscambio (SdI) per la fatturazione elettronica, dovranno configurare i propri sistemi informatici per adeguarsi al nuovo formato che dovrà essere utilizzato per tutte le trasmissioni delle fatture a partire dal 2017.

 

Per la Trasmissione telematica dei soli dati delle fatture (per chi esercita l’opzione entro il 31 dicembre), un primo sistema prevede l’opzione per la trasmissione telematica trimestrale alle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese le eventuali variazioni. Si utilizza un servizio web messo a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate e si inviano alcuni dati base contenuti nelle fatture, come ad esempio il numero progressivo, l’importo, i dati di committente e professionista, etc.

 

L’auspicio è che i dati da trasmettere all’Agenzia siano coincidenti con le registrazioni nei registri Iva affinché i contribuenti obbligati possano trasmettere il file delle registrazioni. In base agli elementi indicati nel comma 2, articolo 4 del Dl un dato che manca nei registri Iva è la tipologia dell’operazione che potrebbe tradursi anche in acquisto o vendita e il numero delle fatture di acquisto in quanto l’articolo 25 del decreto Iva richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito.

 

Ciò nonostante qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

 

La numerazione progressiva delle fatture può avvenire seguendo il cd. sistema di numerazione progressiva per anno solare, ovvero, secondo la tipologia fino adesso vigente oppure senza azzerare la numerazione ad inizio anno e continuare in progressione pre tutta l’attività fino alla sua cessazione, in base a quanto stabilito dalla nuova normativa a seguito della direttiva europea

 

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

 

Fatt. n. 1

 

Fatt. n. 2

 

 

Fattura n. 1/2016 o n. 2016/1

 

Fattura n. 2/2016 o n. 2016/2

 

Fattura n. 3/2016 o n. 2016/3

 

Fattura n. 4/2016 o n. 2016/4

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha poi riconosciuto ampia libertà ai contribuenti per quanto concerne le modalità di numerazione, interpretando in modo ampia la nozione di “identificazione univoca”. In sintesi i contribuenti possono utilizzare una delle seguenti modalità:

 

numerazione progressiva con azzeramento al termine dell’anno solare: si tratta della modalità tradizionalmente adottata dai contribuenti (Es. fattura numero 1 del 2 gennaio 2016) . Molti commentatori avevano dubitato che detta impostazione fosse conforme alla nuova formulazione dell’articolo 21. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, ne ha riconosciuto la piena legittimità affermando che anche la numerazione progressiva, se combinata con la data di emissione della fattura (altro elemento obbligatorio del documento ai sensi della lettera), consente di identificare in modo univoco la fattura;

 

numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno: in questo caso la numerazione delle fatture emesse nel 2017 prosegue quella del 2016. Tale modalità è tecnicamente la più difficile da gestire, specie per chi emette un numero elevato di fatture;

 

numerazione composta da un numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Tale soluzione comporta una numerazione avente la forma 1/2016, 2/2016, etc. fino al termine dell’anno 2016 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2017, 2/2017, etc..