procreazione_medicalmente_assistitaLe spese sostenute per la procreazione assistita sono detraibili anche se sostenute all’estero?

 

Agostino M.

 

Le spese sanitarie, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Con riferimento alle spese sostenute nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma, legge 104/2004), è stato precisato che le spese per prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 1.3 e circolare 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 1.2). Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa. Inoltre, è stato precisato che le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all’estero sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano (circolare 18/ del 6 maggio 2016, paragrafo 1.3). In tal caso, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Infine, anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, effettuato all’estero sono ammesse in detrazione. La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero secondo le normative vigenti. Dalla stessa documentazione, ovvero dalla dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana (circolare 18/ del 6 maggio 2016, paragrafo 1.4).