atti-osceni-Fare-sesso-in-pubblico-non-piu-reato-370x230Chi ha riportato, sino ad oggi, una condanna per aver fatto sesso in luogo pubblico o in un’auto non adeguatamente appartata può ancora chiedere l’annullamento della sentenza di condanna già riportata se questa non è divenuta definitiva?

 

La risposta a quanto pare è affermativa: la depenalizzazione ha infatti effetti retroattivi e cancella le condanne già inflitte. Il reato di atti osceni in luogo pubblico è, come già detto, ormai depenalizzato: il colpevole paga solo una multa e non va in carcere.

 

Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 giugno 2010, con cui erano stati condannati due soggetti alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 527 cod. pen., per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico, consistiti in atti sessuali posti in essere lungo la pubblica via in area illuminata.

 

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiuntamente entrambi gli imputati, adducendo svariati motivi. Tra questi, l’erronea affermazione da parte della Corte d’appello a proposito della visibilità dalla via pubblica degli imputati nel compimento degli atti sessuali e l’erroneità della considerazione ex post della loro condotta da parte dei giudici di merito anziché ex ante, della sussistenza dell’elemento psicologico dei reato loro addebitato e della natura pubblica del luogo nel quale erano stati sorpresi.

 

La sentenza in esame è stata dunque annullata senza rinvio a seguito della sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 527 cod. pen., ad opera dell’art. 2 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22/1/2016), che ha previsto espressamente la configurazione come illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000, del reato di cui all’art. 527, primo comma, cod. pen., contestato ai ricorrenti.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.