Diritti Camerali, camere di commercioSulla Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto che prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio.


Definitivamente superato il problema del pagamento dell’imposta di bollo per l’iscrizione. Niente più alibi: l’iscrizione è obbligatoria per realizzare i percorsi.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 219 che, in applicazione dell’art. 10 della Legge 124/15 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre 2016.

 

L’articolo 1, comma 1 lettera e) del decreto precisa la competenza delle Camere di Commercioin tema di orientamento al lavoro e alle professionianche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti” e “in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL”.

 

In particolare le camere di commercio curano “la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

Ricordiamo che la relazione tecnico-finanziaria della Ragioneria Generale dello Stato aveva chiarito che tale disposizione “non comporta minori entrate per l’erario” in quanto tali iscrizioni sono “già esenti dall’imposta di bollo per il richiamo contenuto nella norma vigente alle agevolazioni in materia previste per le Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative”.

 

La relazione tecnica chiariva inoltre che non vi sono neanche “problemi di mancata copertura finanziaria per le relative attività svolte da parte delle Camere, avendo le stesse in più occasioni espresso il loro interesse e la loro disponibilità a svolgere a titolo del tutto gratuito tale funzione di particolare importanza per l’integrazione fra mondo dell’istruzione e mondo delle imprese, utilizzando gli spazi di economia, razionalizzazione e sinergia connessi all’integrazione con le altre attività di iscrizione e tenuta dei registri camerali.”.

 

Insomma uno dei problemi più rilevanti per il mancato avvio del Registro e per giustificare la sottoscrizione da parte del MIUR di un numero impressionante di convenzioni con una miriade di soggetti, è ormai superato.

 

Ora non vi sono più alibi: in applicazione dei commi 40 e 41 della Legge 107/15, occorre rendere obbligatoria l’iscrizione al registro per i soggetti che intendono realizzare percorsi in alternanza scuola lavoro.

 

Da segnalare che tra le funzioni assegnate alle CCIAA in tema di orientamento al lavoro e alle professioni ci sono anche

 

 

  • il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università
  • la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenzeacquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
  • il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in raccordo con l’ANPAL.

 

 

Appare evidente che, oltre al tentativo di imporre un’idea inaccettabile e di scarso respiro di alternanza scuola lavoro, stiamo assistendo ad una sovrapposizione senza precedenti di competenze sulle medesime materie. Questo modo di procedere comporterà inevitabilmente grave disorientamento nelle istituzioni scolastiche e formative e un rischio molto concreto di spreco di risorse umane e finanziarie.