referendum 4 dicembreCon la Pubblicazione n. 5_2016 (ed. Novembre 2016), la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno ha fornito le istruzioni per le operazioni dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero istituito in occasione del referendum del prossimo 4 dicembre.

 

All’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero vengono demandati dalla legge n  459/2001 e dal relativo regolamento di attuazione compiti:

 

  • di organizzazione relativi sia alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all’estero, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;
  • di certificazione dei risultati dello scrutinio quali risultano individuati, per quanto concerne in particolare le consultazioni referendarie, dall’art 21 del d PR 2 aprile 2003, n  104.

 

Tale disposizione – che prevede l’esercizio da parte dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle funzioni attribuite agli Uffici provinciali per il referendum dall’art 21 della legge n  352/70 – si applica sia in caso di referendum costituzionale confermativo previsto dall’art 138 della Costituzione, sia in caso di referendum popolare abrogativo contemplato dall’art 75 della Costituzione (art 40 della legge n  352).

 

Le norme per lo svolgimento dei referendum sono contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e, per quanto non è stato disciplinato dalla predetta legge, nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, da ultimo modificato con la legge 21 dicembre 2005, n. 270.

 

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.  104, hanno disciplinato requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48, comma 3, della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, introducendo la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

 

La legge articola la circoscrizione Estero in quattro «ripartizioni»: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1, della legge n. 459/2001). Nell’ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è prevista l’istituzione dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).

 

In allegato il file con le istruzioni in formato PDF.