Il Consiglio dei Ministri n. 141 di ieri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sulla cosiddetta SCIA 2. Il secondo decreto legislativo in materia di SCIA (il primo, si ricorda, è il D.Lgs, n. 126/2016) individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; esso tiene conto dei pareri parlamentari nonché di quelli del Consiglio di Stato (parere n. 1784 del 4 agosto 2016) e della Conferenza unificata (parere del 29 settembre 2016).
Le pubbliche amministrazioni faranno consulenza gratuita su come compilare e presentare comunicazioni, Scia e richieste di autorizzazione, salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. E questo per tutti i procedimenti collegati all’attività di impresa. Infatti, per quanto riguarda tutti i procedimenti collegati all’attività di impresa, è prevista la consulenza gratuita da parte delle pubbliche amministrazioni per la compilazione e presentazione della Scia e delle comunicazioni e richieste di autorizzazione. È previsto solo il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.
Il decreto Scia 2, proseguendo l’attuazione della delega, provvede alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il silenzio assenso, la comunicazione preventiva ed il titolo espresso.
Il provvedimento, ormai conosciuto con il nome «SCIA 2», sarà in vigore dall’11 dicembre ma, come richiesto in Conferenza unificata, le Regioni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per mettere in atto i cambiamenti che servono.
Il glossario unico in materia edilizia, che avrà l’obiettivo di «garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale», sarà emanato con un decreto del Ministero delle Infrastrutture entro il 9 febbraio 2017 (60 giorni dall’entrata in vigore del DLgs Scia 2).
Non vengono accolte le osservazioni della Camera, nella parte in cui si richiedeva di aumentare le sanzioni in caso di mancata comunicazione della CILA. Sanzione che viene fissata in mille euro, e che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
Il testo fa inoltre rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil. Si tratta dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.