permesso-di-soggiorno-La prima sezione del Tribunale di Mantova, con il provvedimento 18 ottobre 2016, ha stabilito che spetta al giudice amministrativo e non a quello ordinario decidere sull’istanza di annullamento del decreto con cui il questore ha negato allo straniero la conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore, cioè il permesso concesso al familiare di restare in Italia per seguire l’inserimento del minore stesso, in permesso per lavoro subordinato.

 

L’istante, dopo avere documentato di essere incensurato, ha affermato 1) di risiedere in Italia da molti anni come testimoniato dalla nascita nel territorio nazionale dei figli minori G. e G. rispettivamente di anni 9 e di anni 6 con i quali vive insieme alla compagna di vita; 2) che il rigetto della domanda formulata alla Questura trovava fondamento in un orientamento espresso dal Consiglio di Stato (v. sentenza n. 2783/2012) tutt’altro che consolidato; 3) che l’allontanamento dal territorio nazionale pregiudicherebbe l’equilibrio del nucleo familiare nonché la crescita dei figli (come riconosciuto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto n. 650/13 del 22-1-2013 in esecuzione del quale gli era stato appunto concesso un permesso di soggiorno per anni due) tanto più in considerazione del fatto che solo egli provvederebbe al mantenimento dei figli e che il venir meno del titolo di soggiorno in capo a esso comporterebbe la revoca anche di quello rilasciato a favore dei figli minori.

 

 

Oggetto di cognizione del procedimento concerne unicamente il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per integrazione di minore in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non potendosi prendere in considerazione il profilo attinente alla presunta pericolosità sociale dell’istante posto che tale elemento non è stato posto a fondamento del decreto del Questore laddove, nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento dell’autorità amministrativa, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata ed assunta a presupposto del provvedimento sicché il diniego del rilascio non può essere confermato dal giudice per un diverso motivo non contestato.

 

In allegato il testo del procedimento.