gare-d-appalto-660x330Il TAR Bologna, con la Sentenza del 08.11.2016 n. 917, si è espresso sul potere di discrezionalità della stazione appaltante sulla suddivisione in lotti e sui requisiti di capacità tecnica nelle gare d’appalto.

 

Il ricorso originario è stato affidato ai seguenti motivi :

 

1) Violazione di legge per contrasto con art. 2 DLGS 163/2006 ed in particolare con i principi di libera concorrenza, correttezza, non discriminazione, proporzionalità, eccesso di potere per contrasto con i principi del favor partecipationis, ragionevolezza e parità di trattamento.

 

2) Violazione di legge per violazione art. 2, comma 1-bis, D. Lgs. n. 163/2006.

 

Successivamente sono state depositate ulteriori memorie e documenti sia da parte di HERA Spa che da parte di Brodolini soc coop arl.

 

Entrambe replicano sul fatto che le capacità tecniche richieste per la partecipazione alla gara, di cui al punto b) con i requisiti di cui al punto a), appaiono perfettamente ragionevoli, logiche e proporzionate all’oggetto della gara ed in linea con i parametri normalmente richiesti.

 

In punto di fatto si può brevemente ricostruire la vicenda nei termini seguenti :

 

a) Con bando di gara , pubblicato in data 9.7.2015 sul sito internet di Hera spa, è stata indetta procedura ristretta per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto servizi ambientali nel territorio dei Comuni della provincia di Bologna e dei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio della provincia di Firenze.

 

b) In data 21.1.2016 veniva comunicata da parte di Hera Spa l’aggiudicazione definitiva al RTI di cui è mandataria la Giacomo Brodolini Soc. coop a rl.

 

c) le società Borelli Orlando sas e Terzo millennio servizi srl hanno rifiutato la proroga richiesta da Hera spa al RTI Brodolini a far data dal 1.2.2016; la stessa ricorrente era stata parte dell’ATI della quale è mandataria la Coop. Brodolini e, fino alla metà di marzo 2016, ha svolto i servizi in prorogatio del precedente bando; a causa dei problemi insorti all’interno dell’ATI stessa la stessa ricorrente, fin dal gennaio 2016, ha sospeso i servizi dei quali era incaricata.

 

d) a partire dal 14.3.2016 l’appalto è stato aggiudicato al nuovo RTI Brodolini.

 

Secondo il Consiglio di Stato, che ribadisce la giurisprudenza costante (cfr. Cons. St., sez. VI, n.2682 del 2015), l’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare.

 

In definitiva, in sede di predisposizione della lex specialis di gara d’appalto, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.