APE Sociale e Quota 41 solo per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro e che abbiano esaurito da oltre tre mesi l’intera durata degli ammortizzatori sociali.
Disoccupati in pensione prima. Ma solo a determinate condizioni. Il testo ufficiale della legge finanziaria per il 2017 all’esame della Commissione Bilancio reca due agevolazioni per il pensionamento anticipato per i lavoratori iscritti presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro e versano in stato di disoccupazione. Costoro potranno, dal prossimo 1° maggio 2017, nell’ambito di risorse annualmente programmate, usufruire dell’APE Sociale se hanno compiuto i 63 anni di età e vantano un minimo di 30 anni di contribuzione oppure, se più favorevole, uscire a 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni. In entrambi i casi senza incorrere in alcuna penalità sulla pensione.
Il perimetro dell’agevolazione, tuttavia, risulta abbastanza ristretto rispetto a quanto si possa immaginare. La condizione che darà titolo alla fruizione dei suddetti benefici risulta soddisfatta solo a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche a seguito di procedura collettiva), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nell’ambito cioè delle imprese datoriali che impieghino una forza lavoro complessivamente superiore ai 15 dipendenti, e all’ulteriore condizione che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. In sostanza l’operatività della disposizione pare vincolata alla perdita involontaria del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale), al pari di quanto attualmente è richiesto per conseguire la Naspi, l’indennizzo contro la disoccupazione involontaria. Dai benefici in parola saranno, dunque, tagliati fuori i lavoratori autonomi e i lavoratori parasubordinati che abbiano cessato l’attività economica o concluso la collaborazione.
Il lavoratore dovrà, inoltre, trovarsi in stato di disoccupazione, aver esaurito l’intera durata della prestazione contro la disoccupazione (si pensi ad esempio alla Naspi, l’indennità di mobilità, lo speciale trattamento edile, eccetera) ed attendere un ulteriore periodo di tre mesi prima di poter accedere ai sopra indicati strumenti. Ad esempio si immagini un lavoratore che a 61 anni sia stato collocato in mobilità a seguito di un licenziamento collettivo dal 31 ottobre 2015 la cui indennità di mobilità scadrà il prossimo 31 ottobre 2017. Costui dovrà attendere il 1° Febbraio 2018 per accedere all’APE sociale in quanto dovranno trascorrere ulteriori tre mesi dal termine degli ammortizzatori sociali. Dunque dovrà subire un periodo di vuoto economico pari a tre mesi.
Altra questione da chiarire è se la contribuzione figurativa accreditata durante il periodo degli ammortizzatori sociali sia utile o meno per integrare il requisito contributivo dei 30 anni o dei 41 anni di contributi per accedere alle suddette agevolazioni.
Per quanto riguarda l’APE sociale esso consisterà in un reddito ponte, commisurato al valore della futura pensione di vecchiaia, che sarà corrisposto sino al perfezionamento della pensione entro un tetto di 1.500 euro al mese lordi, circa 1.250 euro netti al mese. Da chiarire se durante il periodo di godimento dell’APE al lavoratore sarà garantita la copertura figurativa ai fini pensionistici. Il testo della legge di Bilancio non lo specifica in alcun modo, ma si ritiene, trattandosi di un trattamento a carattere assistenziale che la risposta sarà negativa. Si può dire che, prima facie, questi strumenti cercheranno di colmare la lacuna creatasi a seguito dell’abolizione delle integrazioni salariali in deroga che dal 2017 cesseranno definitivamente di esistere. Ma certamente lasceranno fuori dalla tutela molti lavoratori.