22, stipendi personale statale“La questione del blocco turn over è avvertita in modo particolare nei piccoli Comuni, che con organici ridotti all’osso devono fronteggiare le medesime funzioni e la stessa mole di adempimenti degli altri Comuni. Per noi la copertura in organico anche di un solo dipendente può diventare un problema insormontabile”. E’ una delle considerazioni svolte dal coordinatore dei piccoli Comuni dell’Anci Massimo Castelli, tra gli amministratori comunali chiamati ad illustrare le conseguenze sui servizi ai cittadini del blocco del turnover del personale.

Comuni, le problematiche legate al blocco del turn-over

Castelli si è poi soffermato su un aspetto legato al blocco delle assunzioni ed al progressivo invecchiamento del personale in organico: “In questi anni stiamo lasciando fuori dalla porta dei Comuni la generazione digitale che potrebbe essere molto utile per favorire lo sviluppo del paese”, ha sottolineato l’esponente Anci.

 

“Mi auguro che nel giro di 10 anni ogni piccolo Comune possa avere il suo smartphone ricevendo così a casa tutte le informazioni ed i dati necessari. Puntare sull’ultima generazione digitale non è una scelta per i Comuni, ma una scelta strategica per tutto il sistema Italia”, ha concluso coordinatore dei piccoli Comuni.

 

Il ricambio del personale (o turnover) è il tasso di ricambio del personale ovvero il flusso di persone in ingresso e in uscita.

 

Già l’articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) prevedeva limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 296/2006 (Finanziaria per il 2007), vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Successivamente, l’articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008[1] ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell’anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011.

L’articolo 2, comma 206, della legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010)[2] ha escluso da tale limitazione i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
I suddetti limiti alle assunzioni a tempo indeterminato previsti per gli anni 2010 e 2011 sono stati estesi dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[3] agli anni 2012 e 2013 e, da ultimo, all’anno 2014 dall’articolo 16 del D.L. n.98/2011.