vigili del fuocoLe classi con oltre 25 alunni presenti sono a norma?  Se per le ASL la massima capienza di un’aula scolastica è calcolabile in base all’ampiezza dell’aula stessa, per i Vigili del Fuoco tale calcolo viene sviluppato in base ai principi della prevenzione incendi. Dal punto di vista della prevenzione incendi, infatti, con il D.M. 26 agosto 1992 abbiamo chiare indicazioni su come il massimo affollamento ipotizzabile sia di 26 persone per aula.  In particolare lo stesso decreto prescrive che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”

 

Come si nota da questa prescrizione, dal punto di vista antincendio la superficie dell’aula è ininfluente ed è in realtà la dimensione della porta a determinarne la capienza massima consentita.

 

Si può affermare dunque che per aule che ospitano fino a 24  alunni più l’insegnante è sufficiente una porta che apra verso l’interno della classe, di larghezza compresa tra gli 85-90 cm e i 120 cm.

 

Ove si superino le 25 persone presenti allora occorrerebbe una porta di larghezza 120 cm ed apribile nel senso dell’esodo, oltre le 50 persone serviranno due porte.

 

Cosa succede allora per classi con più di 25 allievi e la presenza di una porta che si apre verso l’interno dell’aula? Questa situazione può essere almeno in parte superata utilizzando la seconda parte del punto 5.0 del Decreto che riferendosi al massimo affollamento ipotizzato “qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo …(omissis)… l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività” cioè del Dirigente Scolastico.

 

Il Dirigente può di fatto produrre una dichiarazione che attesti che il rischio sia ragionevole, come accade nella stragrande maggioranza dei casi in quanto nel dimensionamento delle vie di fuga si parte dall’ipotesi che tutti i locali della scuola siano utilizzati nello stesso momento, il che è una condizione impossibile da verificarsi.

 

Anche in questo caso la responsabilità del Dirigente Scolastico è inevitabile: anche se può essere considerata spesso ragionevole una sorta di deroga per gli aspetti antincendio è altrettanto vero che un Dirigente che dichiara il superamento del limite di 26 persone/aula in un locale non idoneo dal punto di vista igienico sanitario di fatto si autodenuncia inadempiente.

 

Da ricordare che spesso la norma viene diversamente interpretata da parte di un funzionario rispetto ad un altro, Vigile del Fuoco o Ispettore dell’A.S.L. che sia. Così può capitare che vengano elevate sanzioni a Dirigenti Scolastici per inadempienze trascurabili oppure vengano rilasciate autorizzazioni igienico sanitarie tollerando capienze eccessive.