regolarita contributiva appaltiIl Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana ha delineato i profili della regolarità contributiva negli appalti pubblici, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, con il parere parere 19 ottobre 2016, n. 1063.

 

Giova innanzi tutto premettere che il provvedimento di concessione di finanziamenti pubblici, nazionali o europei, non soggiace all’applicazione del codice dei contratti pubblici (ratione temporis il d.lgs.n. 163 /2006), e alla disciplina ivi prevista in materia di regolarità contributiva.

 

Per i soli pubblici appalti e concessioni (ratione temporis: di lavori pubblici) la disciplina vigente in relazione ai fatti di causa prescrive che la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura, e che il DURC va acquisito d’ufficio, sicché è inapplicabile il procedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 7, c.3, d.m. 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di DURC negativo) e, in prosieguo, dall’art. 31. c.8 d.l n. 69/2013 (in tal senso Cons. St.., ad.plen., 29.2. 2016 nn. 5 e 6).

 

Fuori dal campo di applicazione del codice appalti, e in particolare per l’erogazione dei finanziamenti pubblici, l’art. 31. c. 8- quater. d.l n. 69/2013 e, già in precedenza, l’art. 1, c.553, l. n. 266/2005 (a tenore del quale.” Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva “),richiedono la regolarità contributiva al fine della erogazione del contributo.

 

Dispone infatti il citato art. 31. c. 8-quater, d.l n. 69/2013 : “Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documentounico di regolarità contributiva ( DURC)”.

 

E’ applicabile anche il c.8 dell’art. 31, d.l n. 69/2013, a tenore del quale: “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

 

Sicché, la regolarità contributiva va autodichiarata in sede di domanda di ammissione al contributo, e deve essere accertata al momento dell’erogazione.

 

In allegato il testo completo del parere.