oecd_bepsProgetto BEPS: le nuove disposizioni dell’UE. Il 12 luglio 2016 il Consiglio affari economici e finanziari della Commissione europea (Ecofin) ha formalmente adottato la direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Direttiva o ATAD – Anti Tax Avoidance Directive) contenente misure volte a contrastare l’elusione fiscale nell’ambito dell’Unione europea. Il primo passo verso l’ATAD è stato fatto in data 28 gennaio 2016 in sede di Unione europea con la pubblicazione del pacchetto anti-elusione fiscale finalizzato a rendere più semplice, trasparente ed efficace la tassazione societaria in ambito Ue.

 

Progetto BEPS: la trasposizione nella legislazione comunitaria

 

La direttiva antielusione traspone nella legislazione comunitaria alcune Raccomandazioni approvate in ambito internazionale nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting); in particolare contiene disposizioni sulla deducibilità degli interessi, l’exit tax, il credito d’imposta, la norma generale antiabuso, la disciplina CFC e gli strumenti ibridi assicurandone una implementazione tempestiva e coerente in ambito Ue. E’ rilevante evidenziare che le regole previste dalla direttiva costituiscono uno standard minimo comunitario che gli Stati membri sono obbligati a rispettare, ferma restando la facoltà di prevedere a livello nazionale disposizioni più stringenti di quelle contenute nella direttiva. A partire dalla proposta iniziale la direttiva è stata soggetta a diverse ed importanti modifiche. Di seguito si espone brevemente la disposizione inserita all’art. 4  relativa alla  limitazione degli interessi deducibili dal reddito d’impresa.

 

La deducibilità degli interessi passivi

 

La disposizione in esame, basata sulle conclusioni del report sull’ Action 4 di Beps,  pubblicato dall’Ocse in data 5 ottobre 2015, mira a scoraggiare i  finanziamenti infragruppo strutturati in maniera tale creare indebitamento presso le entità localizzate in giurisdizioni ad elevata fiscalità così da disporre il pagamento di interessi “eccessivi” alle consociate residenti in paesi a fiscalità mite, con il risultato globale di una riduzione della base imponibile a livello di  gruppo. Premesso che gli interessi passivi sono deducibili nel limite di quelli attivi, l’eventuale eccedenza di interessi passivi è deducibile nel limite del 30% dell’EBITDA con la possibilità della piena deducibilità fino all’ammontare di 3 milioni di Euro. Qualora il contribuente sia un’entità indipendente (ossia non faccia parte di alcun consolidato, e senza impresa associata o stabile organizzazione) non vi è alcun limite alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti. Inoltre se il contribuente appartiene ad un gruppo aderente al consolidato può disapplicare il limite del 30% dell’EBIDTA (o dei 3 milioni) qualora non sia sottocapitalizzato e cioè qualora il rapporto tra il capitale proprio e il totale dell’attivo sia pari o superiore a quello del gruppo di appartenenza, con un eventuale  scostamento ammesso rispetto alla ratio del gruppo non superiore di due punti percentuali (Equity escape rule). Una seconda esimente all’applicazione della disposizione in esame prende in considerazione l’indebitamento nei confronti di terze parti; infatti il contribuente applicando la Group ratio rulepotrebbe beneficiare di une maggiore deducibilità: in tal caso si calcola il rapporto di gruppo dividendo gli oneri finanziari eccedenti del gruppo ed l’EBITDA del gruppo (group ratio). Successivamente si moltiplica tale rapporto per l’EBITDA del contribuente al fine di determinare l’ammontare di deducibilità.

 

Lo Stato membro del contribuente può prevedere norme:

 

 

  • per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti
  • per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all’indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti
  • per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata

 

 

L’Atad contiene una clausola di salvaguardia volta ad escludere dall’ambito di applicazione  gli oneri finanziari eccedenti sostenuti in relazione a:

 

 

  • prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 (purchè non abbiano subito  variazioni successivamente);
  • prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, in cui il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i redditi siano tutti nell’Unione.

 

 

Gli Stati membri infine possono escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione della norma, anche se appartenenti ad un gruppo consolidato.