registroConsentito solo lo scorporo dei debiti relativi all’esercizio dell’impresa ceduta e non quelli personali dell’imprenditore. Non ha errato l’Agenzia ad accertare la maggiore imposta.

 

In caso di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, sono irrilevanti le modalità con cui i contraenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo, come nel caso di accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario da qualificarsi come parte del corrispettivo della cessione. Così ha statuito la Corte di cassazione con l’ordinanza. n. 22099 del 31 ottobre 2016.

 

Il fatto

 

In seguito a un controllo effettuato su un atto di cessione d’azienda, l’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione della maggior imposta di registro, assumendo come base imponibile il corrispettivo di cessione dichiarato in atti e non il valore assunto dal contribuente, che aveva detratto dal corrispettivo le passività accollate dalla cessionaria. In riforma della sentenza di prime cure, che aveva respinto il ricorso, la Commissione regionale accoglieva l’appello del contribuente. Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con il principale dei quali denunciava violazione e falsa applicazione dell’articolo 51, commi 1 e 4, del Dpr 131/1986. La suprema Corte, in accoglimento del ricorso dell’amministrazione, ha cassato la sentenza impugnata e rigettato, nel merito, l’originario ricorso proposto dal contribuente.

 

La decisione

 

In materia di imposta di registro, il criterio generale per la determinazione della base imponibile, in presenza di atti di cessione a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, è ancorato al valore del bene (o del diritto) dichiarato in atti alla data di vendita. Con specifico riferimento all’ipotesi di cessione di azienda (o di diritti reali su di essa), l’articolo 51, comma 4, del Dpr 131/1986, prevede che il valore dei beni (o dei diritti) dichiarato dalle parti sia controllato dall’ufficio finanziario con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile“.

 

Nel caso in esame, un contribuente aveva ceduto una farmacia al prezzo di tre milioni di euro e, come modalità di pagamento, aveva convenuto con la controparte di detrarre dal corrispettivo della cessione l’ammontare delle passività aziendali, dichiarate in atti, che il cessionario si era accollato. Al contempo, quale base imponibile ai fini dell’imposta di registro, il cedente aveva assunto il valore della cessione al netto di dette passività che, si precisa, erano costituite da due debiti contratti dal coniuge deceduto, in applicazione del richiamato articolo 51.

 

I giudici della Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, si erano pronunciati per l’annullamento dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato la maggior imposta di registro dovuta sull’atto di cessione, assumendo come base imponibile il prezzo dichiarato in atti, pari a tre milioni di euro, non riconoscendo la deduzione pari al valore delle passività.

 

A parere dei giudici della Cassazione, la decisione impugnata dall’amministrazione finanziaria è in palese dissenso con il principio affermato dalla stessa suprema Corte con la sentenza 12225/2008, secondo cui, “come regola generale per stabilire la base imponibile, si deve fare riferimento alla maggior somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore accertato, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità con cui gli stessi contraenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo per la cessione dell’azienda“. Nel caso richiamato dalla sentenza del 2008, così come in quello in esame, i contraenti avevano stabilito di regolare il pagamento del corrispettivo al netto dei debiti dell’azienda accollati da parte del cessionario. Alla luce di tale consolidato orientamento, pertanto, deve ritenersi legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria, che si è limitata ad assumere come base imponibile il prezzo determinato in atti dalle parti come corrispettivo della cessione.

 

Nella pronuncia in commento, la legittimità dell’avviso di liquidazione è stata confermata anche sotto un altro aspetto. A parere della Cassazione, infatti, i debiti indicati nell’atto di cessione d’azienda non avrebbero potuto “in ogni caso” essere qualificati come passività ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 e, in quanto tali, deducibili ai fini dell’imposta di registro, perché rientrano in tale categoria solo i “debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta“. In questo caso, invece, si trattava di debiti propri dell’imprenditore (“il primo finalizzato all’acquisto dell’azienda, il secondo volto all’acquisizione di risorse per il finanziamento dell’attività“) e non di debiti relativi all’esercizio dell’azienda. Quindi, deve ritenersi corretto l’operato dell’Agenzia, che non ne ha tenuto conto ai fini della quantificazione della base imponibile dell’imposta di registro.