Il contratto della scuola prevede (art. 59), per il personale Ata, la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato sia in un profilo Ata diverso, sia come docente.
La condizione per poterlo fare è che la durata del contratto sia “non inferiore ad un anno”, quindi o fino al 31 agosto oppure fino al 30/6.
Il contenzioso riguardava un lavoratore Ata che, sottoscritto un contratto fino al 30 giugno come docente su spezzone orario inferiore alle 18 ore settimanali, aveva prima avuto conferita dal DS, a completamento dell’orario, una supplenza temporanea la quale, qualche giorno dopo, su indicazione al DS dell’ATP di Torino, era stata revocata con la motivazione che il diritto a completare può essere esercitato, ma solo se le altre ore sono disponibili per tutto l’anno.
La sentenza. Il Tribunale di Torino, a seguito del ricorso della FLC CGIL patrocinato dall’avv. Carlotta Persico, ha invece sancito il diritto a stipulare nel medesimo anno, ai fini del completamento dell’orario, ulteriori contratti successivi al primo stipulato per tutto l’anno, anche se di durata breve.
Il Tribunale, infatti, come sostenuto dalla FLC, ha riconosciuto che una volta fatto salvo il vincolo iniziale previsto del CCNL, ovvero che il contratto stipulato, ancorché su spezzone, sia per tutto l’anno, poi si ha diritto a stipulare successivi contratti anche brevi visto che con la sottoscrizione del primo contratto si è assunto lo status di supplente e, quindi, con tutti i diritti spettanti a tale personale, tra cui quello di poter completare l’orario (art. 40 c. 7 del Ccnl/07).
Il giudice di Torino, riconoscendo tale evidenza e dando ragione al ricorrente nei confronti del Miur, ha stabilito che:“in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente Ata, è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale essendo irrilevante la durata dei successivi contratti eventualmente conclusi”