La Corte dei conti, interviene sull’’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il ripiano di perdite di una società a totale capitale pubblico che gestisce diversi servizi pubblici locali essenziali.
Con la deliberazione n. 333/2016/Par del 26 ottobre 2016 la Corte dei conti, sezione di controllo per la Campania, ritorna sul tema delle società in perdita richiamando le avvertenze che i soci pubblici devono osservare per non incorrere in forme di responsabilità erariale, a causa di un impiego non oculato di risorse pubbliche.
L’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’articolo 188 del Tuel, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo.
Il giudizio verte sulla decisione di un Comune di ripianare le perdite di una società partecipata, che era stata costituita per realizzare la cartolarizzazione di parte del patrimonio immobiliare dell’ente, sulla base di un progetto affidato mediante gara pubblica.
In particolare il predetto parere aveva ad oggetto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dall’ente medesimo ex art. 243 bis e ss. TUEL, con cui il Comune aveva illustrato e compiutamente motivato la scelta di ripianare le perdite della società.
I Giudici hanno accolto il reclamo ritenendo insussistente il presupposto del periculum in mora in considerazione dell’età degli intimati, della titolarità di rapporti di lavoro stabili e delle relative retribuzioni percepite, superando così quell’orientamento che giustificava la misura cautelare in ragione della mera sproporzione tra la consistenza patrimoniale degli accusati e l’elevato danno erariale.