Contributi per le popolazioni colpite dal terremoto: le banche potranno recuperare gli importi erogati tramite compensazione, dal giorno successivo la scadenza delle singole rate.
Tra gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia, il Dl 189/2016 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore di coloro che hanno scelto la via del finanziamento agevolato per far fronte alle spese di ricostruzione o ristrutturazione delle abitazioni o degli immobili a uso produttivo danneggiati dal terremoto. Con il provvedimento del 4 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del contributo.
In relazione al finanziamento agevolato, è riconosciuto al beneficiario un credito d’imposta che potrà essere utilizzato per corrispondere all’ente erogatore le rate di rimborso del finanziamento stesso. Il suo importo è pari alla somma del capitale, degli interessi dovuti e delle spese necessarie alla gestione del medesimo finanziamento.
I finanziatori, invece, potranno recuperare le somme (capitale più interessi più spese di gestione dei finanziamenti) tramite compensazione a partire dal giorno succesivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento e senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, ovvero attraverso la cessione del credito. Il credito ceduto andrà indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’operazione.
Restano ancora da definire le modalità e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascuno, del numero e dell’importo delle singole rate, e dei dati di eventuali risoluzioni. L’approvazione, con un successivo provvedimento delle Entrate.