La quota relativa alla realizzazione dell’edificio va determinata sulla base degli elementi desumibili dal contratto di concessione e del relativo piano economico finanziario.
Un’azienda socio sanitaria territoriale ha affidato in concessione a una società la progettazione, la costruzione, la fornitura di arredi e attrezzature di un presidio ospedaliero, e la gestione di alcuni servizi non medicali, tra cui i “no core” (come manutenzione di ospedale, impianti, parcheggio; pulizia e sanificazione; smaltimento rifiuti; lavanderia e guardaroba; ristorazione; vigilanza e controllo accessi; accettazione ricoveri, accoglienza, centralino, eccetera) e quelli “commerciali”, come la gestione degli esercizi aperti al pubblico destinati alle attività commerciali.
Per l’esecuzione in project financing di determinate attività, è prevista la corresponsione di: un contributo (“prezzo”), corrisposto in base allo stato avanzamento lavori e al collaudo delle opere; un “corrispettivo di disponibilità” (o “canone di disponibilità”), in parte erogato alla presa in consegna anticipata delle opere o dalla data di avvenuto collaudo; un corrispettivo per i servizi “no core”, erogato trimestralmente dalla data di erogazione dei servizi. Invece, per i servizi commerciali, il concessionario percepirà i relativi ricavi direttamente dagli utenti. Inquadrata in questi termini la vicenda, l’azienda chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota Iva da applicare al corrispettivo di disponibilità.
Al quesito, l’Agenzia risponde con la risoluzione 100/E del 3 novembre 2016, chiarendo che il canone di disponibilità, per la parte relativa alla costruzione dell’edificio, può essere assoggettato a Iva con aliquota del 10 per cento.
Il parere delle Entrate prende le mosse dall’esame della normativa di settore (Dlgs 163/2006 – “Codice dei contratti pubblici”), secondo cui, nelle operazioni condotte in project financing, l’amministrazione concede a un soggetto la possibilità di costruire e gestire una infrastruttura di interesse pubblico per un determinato periodo di tempo, in una prospettiva di equilibrio finanziario.
In tale ambito, tra i corrispettivi previsti, c’è il “canone di disponibilità”, di norma corrisposto alla società concessionaria in base all’effettiva disponibilità delle opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione dell’investimento per la realizzazione delle opere con lo scopo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del progetto. La sua entità è influenzata da vari fattori, tra cui il costo dell’investimento, la durata della concessione, l’importo del contributo pubblico; si compone di una parte fissa e una variabile, soggetta a diminuzioni per l’applicazione di penali in caso di mancata disponibilità delle opere da parte del concessionario.
Nel caso in esame, il contratto prevede che, per le obbligazioni assunte, al concessionario venga attribuito a titolo di corrispettivo “il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’Opera realizzata per tutta la durata della convenzione, ricevendo a fronte di tale gestione un corrispettivo trimestrale secondo quanto previsto dal piano economico finanziario, costituito da due componenti, il corrispettivo di disponibilità e il corrispettivo per i servizi no-core…”. Nel piano economico finanziario è poi specificato che “il corrispettivo di disponibilità rappresenta l’importo da riconoscere al concessionario per la disponibilità delle nuove strutture ospedaliere, determinato in modo da remunerare gli investimenti a carico dello stesso”.
Pertanto, il canone di disponibilità sembra determinato anche in funzione della remunerazione degli investimenti a carico del concessionario. A tal proposito, il Codice dei contratti pubblici (articolo 143, comma 4) prevede che, per le concessioni di lavori pubblici, la controprestazione (consistente, in genere, nel gestire e sfruttare economicamente i lavori realizzati) possa essere integrata da un prezzo, “qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”.
Ne consegue – secondo l’Agenzia – che il canone di disponibilità in esame, oltre a identificare il corrispettivo al concessionario per l’utilizzo dell’opera ospedaliera, ne consente anche la realizzazione, andando a remunerare gli investimenti a carico dello stesso concessionario.
Pertanto, considerati anche i chiarimenti delle risoluzioni 395/2002 e 21/2005, il canone di disponibilità può essere assoggettato ad aliquota Iva del 10% per la parte relativa alla costruzione dell’edificio. Questa andrà determinata dall’azienda sulla base degli elementi desumibili dal contratto di concessione e del relativo piano economico finanziario.