Voucher: nuovi chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro.
Con circolare n. 01/2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, i chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva per chi utilizza il lavoro accessorio (VOUCHER).
Voucher: nuovi chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro
La circolare ricorda innanzitutto, che la nuova comunicazione preventiva non fa venire meno l’obbligo per il committente di presentare la dichiarazione di inizio attività all’INPS.
Successivamente alla comunicazione all’INPS, ALMENO 60 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRESTAZIONE, dovrà essere inviata una email (indirizzo ordinario o PEC) all’Ispettorato del lavoro competente con il seguente contenuto:
Oggetto:
- codice fiscale e ragione sociale del committente
Testo:
- Dati del committente (codice fiscale e ragione sociale);
- Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
- Il luogo della prestazione;
- Il giorno di inizio della prestazioni;
- L’ora di inizio e di fine della prestazione.
Le email dovranno essere inviate per singolo lavoratore e devono essere prive di qualsiasi allegato.
Nella stessa modalità dovranno essere inviate, entro 60 minuti prima dall’inizio dell’attività, eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni precedentemente trasmesse.
Fondamentale sarà la conservazione della copia delle email trasmesse, utili per eventuali controlli ispettivi.
La stessa circolare comunica che al momento il servizio SMS non è abilitato.
Di seguito la email di competenza:
1) Voucher.Treviso@ispettorato.gov.it
2) Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it
3) Voucher.Padova@ispettorato.gov.it