scia edilizia 2DOMANDA:

 

Nel 2002 una ditta ha presentato una pratica edilizia e provveduto al versamento al Comune dei relativi oneri di urbanizzazione nel marzo 2004. I lavori di cui alla pratica non sono però mai stati eseguiti, l’ente non ha mai rilasciato titolo abilitativo né il richiedente ha presentato alcuna richiesta di rimborso degli oneri versati. Nel dicembre 2004 la stessa ditta presentava una richiesta di condono edilizio relativa allo stesso fabbricato. Il Comune ha definendo la pratica di condono e richiede il pagamento di quanto dovuto. La ditta chiede la possibilità di compensare quanto deve versare per il condono edilizio con la somma pagata a titolo di oneri per la prima pratica edilizia con conseguente recupero della differenza (il costo del condono è inferiore a quanto versato a titolo di oneri di urbanizzazione). Si chiede il vs. parere sulla possibilità da parte dell’Ente di accettare tale compensazione anche alla luce della prescrizione decennale.

 

 

 

RISPOSTA:

 

In via di principio le somme versate a titolo di oneri concessori devono essere restituite all’interessato se alla richiesta del titolo abilitativo non è poi effettivamente seguita alcuna attività edilizia; – Si tratta infatti di una obbligazione strettamente connessa e fondata sul maggior carico urbanistico che deriva dalla nuova costruzione la quale, se non eseguita, fa quindi venir meno direttamente il relativo presupposto applicativo; – Va tuttavia verificato se il credito non fosse già prescritto al momento della richiesta di restituzione; – Al riguardo si osserva che, secondo i principi generali, il termine dal quale inizia a decorrere il momento di prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione, derivante dal fatto che, a seguito della intervenuta decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nel termine di legge, l’intervento edificatorio non è più stato realizzato, va individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato: coincidendo – detto termine – p.es. nella data di scadenza del termine annuale di decadenza per mancato inizio dei lavori relativi al titolo edilizio: scaduto il termine per l’inizio dei lavori il privato ha diritto di richiedere al Comune la restituzione delle somme versate, non potendo dar corso all’intervento assentito poiché i termini per potere iniziare i lavori sono scaduti, senza incorrere nella decadenza; – In sostanza si ritiene in genere che il termine iniziale della prescrizione decorra dalla data di rilascio del titolo edilizio e cioè dal momento in cui il diritto al rimborso poteva essere effettivamente esercitato; – La giurisprudenza amministrativa ha osservato che “per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta … sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto” (v. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2003 n. 954; T.A.R. Campania –SA- Sez. II, 28 febbraio 2008 n. 247); – D’altronde secondo lo stesso art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione dalla P.A. delle somme corrisposte per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte della P.A. del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali o per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728); – Ciò premesso e con riguardo alla fattispecie oggetto del quesito, laddove si espone che la concessione non sia stata mai rilasciata, si ritiene opportuno pertanto verificare, ai fini di stabilire correttamente la data di decorrenza della prescrizione, le ragioni per le quali in concreto il procedimento edilizio, pur dopo il versamento degli oneri, non sia proseguito fino al rilascio del provvedimento e se eventualmente siano intercorse eventuali rinunce dell’interessato, archiviazioni della pratica ecc. (in difetto delle quali la decorrenza potrebbe anche ipotizzarsi dal compimento del tempo previsto come necessario alla definizione del procedimento; – L’amministrazione avrà inoltre cura di accertare se nella fattispecie la eccezione di compensazione possa trovare comunque luogo sulla base della regola di cui all’art. 1242 2^ comma cod. civ. secondo cui “la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.