I redditi dei fabbricati distrutti o sgomberati per inagibilità, totale o parziale, non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef o Ires e sono esenti dall’Imu e dalla Tasi.
Slitta al 30 settembre 2017 il termine per i versamenti tributari e contributivi sospesi nei confronti delle popolazioni e delle imprese colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. Invece, gli altri adempimenti, non effettuati per effetto della stessa sospensione, dovranno essere eseguiti entro il mese di ottobre 2017.
Il Dl 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ritocca e allunga le sospensioni e gli ambiti delle proroghe già disposte con il decreto ministeriale dello scorso 1° settembre. I territori interessati, appartenenti alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono quelli dei comuni riportati nell’allegato 1 al decreto stesso.
Tra le altre misure da evidenziare, c’è da dire che, riguardo alle imprese, le perdite relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, non rilevano, per l’esercizio in cui si realizzano e per i quattro successivi, ai fini del codice civile, con le naturali conseguenze in materia di scioglimento e liquidazione delle società.
Differente, rispetto alle proroghe sopra riportate, il calendario per la mancata effettuazione di ritenute e il riversamento di quelle operate, a partire dalla data del terremoto e fino all’entrata in vigore del Dl 189 (cioè fino al 19 ottobre 2016): la loro regolarizzazione dovrà avvenire, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2017.
Sospesi, invece, fino al 31 dicembre 2016:
- i versamenti del diritto annuale alle camere di commercio
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, i termini di decadenza e prescrizione riferiti all’attività degli uffici finanziari (anche locali e regionali)
- i versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, riguardanti gli immobili agricoli ed extragricoli
- l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto
- il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici
- le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31 maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle camere di commercio
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo con i conseguenti slittamenti sotto il profilo dell’imposizione fiscale
- il pagamento delle rate relative alle provvidenza per lo sviluppo della proprietà coltivatrice
- il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell’Ssn a carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma
- i versamenti e gli adempimenti verso le PA a carico di professionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
Rimandate anche le bollette di acqua, gas ed energia elettrica
Il decreto legge prevede, inoltre, che la competente autorità di regolazione dei settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, con propri provvedimenti, disponga la proroga per un periodo non superiore a 6 mesi, a partire dalla data del 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere in quel periodo per le utenze situate nei comuni disastrati, prevedendone altresì le modalità di rateizzazione.
Niente imposte per i fabbricati distrutti o inagibili
Liberati dalle imposte i fabbricati distrutti o fatti sgomberare perché inagibili totalmente o parzialmente. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, comunque fino all’anno di imposta 2017. Riguardo invece ai tributi locali, sono esenti dall’Imu e dalla Tasi a decorrere dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. A tale scopo, il contribuente, entro il 28 febbraio 2017, può dichiarare la distruzione o l’inagibilità del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni, previa verifica, ne dà notizia al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Agevolazioni: varie ed eventuali
Un’altra carrellata di benefici per le popolazioni e le imprese terremotate:
- fuori dall’imponibile, fino al 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, erogati sia da datori di lavoro privati a dipendenti residenti nei municipi interessati sia da privati, attivi negli stessi comuni, a lavoratori, anche non residenti in quei territori
- nessuna sanzione per lavoratori autonomi e datori di lavoro che ritardano le comunicazioni di assunzione o variazione dei rapporti di lavoro in scadenza tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016
- persone fisiche e giuridiche esentate, fino al 31 dicembre 2016, dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate agli uffici pubblici
- le aziende agricole che hanno assunto impegni connessi alla politica agricola comunitaria 2014/2020 non perdono gli aiuti, anche se non mantengono, per il 2016, gli obblighi previsti
- sospesi gli adempimenti e i versamenti, con scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che andranno effettuati – senza sanzioni e interessi – entro il 30 ottobre 2017, anche a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di diciotto, a partire da ottobre 2017.
Rinviate udienze, comunicazioni e notifiche di atti
Stop momentaneo anche per i procedimenti giudiziari. Sospesi, fino al 31 maggio 2017, i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in corso alla data del terremoto presso le aule giudiziarie situate nei comuni dell’area colpita dal sisma (fanno eccezione le cause la cui ritardata trattazione potrebbe danneggiare le parti, ad esempio quelle di competenza del tribunale per i minorenni e quelle relative ad alimenti, procedimenti cautelari, procedimenti in materia di amministrazione di sostegno e interdizione). Il rinvio riguarda anche le udienze in cui le parti o i loro difensori erano residenti o avevano sede nei comuni terremotati alla data del 24 agosto.
L’art bonus pro terremoto
Il Dl 189/2016 dà una mano anche ai beni artistici e specifica, all’articolo 17, che il credito d’imposta “art bonus” (articolo 1, comma 1, Dl 83/2014) spetta anche per le donazioni corrisposte, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, a favore del Mibact, per lavori di manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse religioso, anche di proprietà della Chiesa cattolica o di altre confessioni, situati nelle località teatro dell’evento calamitoso. Il beneficio, inoltre, è esteso anche alle erogazioni liberali a sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.