mantenimento DTA in creditoL’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di interpello, illustra le modalità di utilizzo dell’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2015 in relazione ad alcuni casi specifici.

 

Con la risoluzione 92/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione ai criteri di determinazione del credito di imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria, introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, dalla legge di 190/2014.

 

Tale agevolazione è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’importo di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. A tal fine è però necessario che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività a carattere finanziario a medio e lungo termine.

 

Le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del beneficio sono state regolamentate dal Dm 19 giugno 2015 che, per quanto riguarda le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine, ha chiarito che rientrano, tra le altre ipotesi, anche le seguenti:

 

 

  • azioni o obbligazioni di società e enti operanti prevalentemente nell’elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. Le aziende devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato oppure negli Stati dell’Unione europea o negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti, fiscalmente, in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al See.

 

 

Il documento di prassi emanato in data odierna risponde a tre quesiti proposti tramite interpello da una cassa previdenziale in relazione alle modalità di interpretazione della normativa in materia. In primo luogo, per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento in quote di Oicr che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate, la risoluzione specifica che per i Fondi di investimento alternativo (Fia) italiani chiusi occorre che il patrimonio sia raccolto secondo le modalità stabilite dal regolamento o dallo statuto.

 

Una volta terminato il periodo di sottoscrizione:

 

 

  • se il patrimonio è stato sottoscritto in misura non inferiore all’ammontare minimo indicato nel regolamento o nello statuto, il gestore può decidere di ridimensionare il Fia, in conformità alle previsioni del regolamento o dello statuto
  • se, invece, il patrimonio del Fia è stato sottoscritto in misura superiore all’offerta, il gestore può decidere di aumentarne il patrimonio.I versamenti relativi alle quote o azioni sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento o nello statuto.

 

 

Nel diverso caso di fondi riservati, i versamenti possono essere invece effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il pagamento a richiesta del gestore in base alle esigenze di investimento del Fia medesimo. Un investimento può pertanto considerarsi eseguito, ai fini della fruizione del credito di imposta, nel momento in cui le relative somme sono effettivamente versate alla società partecipata o finanziata o, nel caso di investimento indiretto, all’Oicr che partecipa nella società interessata. Tale principio di effettività dell’investimento è rinvenibile, seppur indirettamente, nel paragrafo 3 della circolare 14/E del 27 aprile 2016.

 

In riferimento alla seconda delle questioni sottoposte, il documento dell’Amministrazione evidenza come, per quanto riguarda le attività di carattere finanziario rilevanti ai fini del credito d’imposta, le stesse debbano essere detenute per almeno cinque anni e che, in caso di cessione o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo deve essere reinvestito in attività anch’esse rilevanti ai fini della concessione del credito entro 90 giorni. Per i fondi chiusi, infatti, prima della scadenza della durata dell’organismo di investimento non vi è un diritto al rimborso delle quote. Tuttavia, precedentemente a tale data, indipendentemente dal verificarsi di tali presupposti, è possibile che intervengano parziali rimborsi anticipati al verificarsi di determinati eventi previsti nel regolamento, quali ad esempio disinvestimenti realizzativi di attivi del fondo.

 

Tali eventi nella sostanza costituiscono un disinvestimento del capitale oggetto di agevolazione e, pertanto, rilevano sia ai fini della verifica della permanenza del requisito di detenzione minimo di cinque anni che dell’eventuale obbligo di reinvestimento. In altri termini, il rimborso del capitale investito rileva se, e nella misura in cui, costituisce la restituzione di investimenti in relazione ai quali è stato attribuito il credito. A tal fine, in mancanza di elementi atti a collegare il rimborso a uno specifico versamento del capitale investito progressivamente nel fondo, la restituzione del capitale deve essere imputata a partire dai versamenti cronologicamente più risalenti, utilizzando un criterio di tipo first in first out.

 

La spettanza del credito è connessa essenzialmente alla reale effettuazione dell’investimento e alla circostanza che lo stesso riguardi soggetti che, formalmente e sostanzialmente, operino in prevalenza nei settori infrastrutturali indicati nel decreto (come indicato nei paragrafi 3.1 e 3.2 della circolare 14/E del 2016). Al riguardo il documento di prassi chiarisce che non è necessario fissare il momento di verifica del criterio della prevalenza per le start up al terzo anno di attività delle stesse. Tale criterio appare troppo generico e difficilmente applicabile indistintamente all’intera platea dei soggetti economici. È verosimile, infatti, che le start up nell’anno in cui effettuano l’investimento considerato potrebbero non rispondere ai criteri di prevalenza richiesti per l’attribuzione del credito in questione perché l’attività delle predette società inizialmente può consistere essenzialmente nello studio della fattibilità di progetti oppure può essere limitata, non essendo state ancora raccolte tutte le risorse necessarie. Pertanto, per quanto concerne gli investimenti diretti in società che, al momento dell’investimento, non hanno ancora realizzato lo scopo sociale che, nel medesimo momento, sono ancora in fase di raccolta, il requisito della prevalenza non può essere verificato avendo riguardo alle risultanze dell’attività già svolta, ma può essere verificato concretamente solo in un momento successivo a quello dell’investimento.

 

Questo, pertanto, acquisisce rilevanza per la fruizione dell’agevolazione, solo da tale ultimo momento, perché risultano verificate le condizioni (quella formale e quella sostanziale) necessarie affinché venga rispettato il requisito della prevalenza (circolare 14/E del 2016). Ciò che, conseguentemente, rileva non è tanto il momento in cui sono completate le operazioni di raccolta delle risorse destinate dai soci, ma quello in cui le risorse già conferite sono impiegate in maniera prevalente, direttamente o indirettamente, nei settori infrastrutturali.