societa consortileLe spese sostenute dall’impresa possono essere sottratte dal reddito imponibile soltanto se finalizzate ad attività potenzialmente idonee a produrre, anche nel futuro, utili.

 

I compensi erogati agli amministratori di comodo della società, seppur effettivamente sostenuti, sono indeducibili dal reddito imponibile per difetto dei requisiti dell’inerenza e della coerenza economica. Questo il principio confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 18448 del 21 settembre 2016.

 

Il fatto

 

La controversia trae origine dai ricorsi avverso due avvisi di accertamento ai fini di imposte dirette, Irap e Iva, notificati nei confronti di una società, sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza. Detti ricorsi, accolti parzialmente in sede di prime cure, erano accolti dalla Commissione tributaria regionale a favore della società appellante solo con riferimento al riconoscimento della deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori “di comodo”.

 

Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione dell’articolo 75 del Tuir, vigente ratione temporis, e degli articoli 4 e 5 del Dlgs 446/1997. A parere dell’ufficio finanziario, i giudici d’appello hanno ritenuto erroneamente deducibili i compensi corrisposti agli amministratori privi di poteri decisionali, sull’unico presupposto dell’effettiva erogazione della spesa, senza verificare la sussistenza del requisito dell’inerenza dei costi all’attività d’impresa, nella specie esclusa. La Corte suprema ha accolto il motivo di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

 

Il diritto

 

La Cassazione torna a occuparsi dei criteri di formazione del reddito imponibile, con precipuo riferimento alla corretta deducibilità dei costi d’esercizio. Le regole per la deducibilità dei costi d’esercizio sono contenute nell’articolo 109 (già 75) del Tuir, dal cui disposto normativo si ricava che i costi, affinché siano legittimamente ammessi in deduzione quali componenti negativi di reddito, devono soddisfare “i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità” (Cassazione, 1565/2014).

 

In linea di massima, secondo il principio dell’inerenza, contenuto al comma 5 dell’articolo 109, i costi che si intendono dedurre devono essere riferibili ai ricavi d’esercizio. Come più volte precisato dai giudici di legittimità, l’inerenza non implica “la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione”, essendo sufficiente una relazione tra spesa e impresa.

 

Tale accostamento comporta che il costo diventa una posta fiscalmente rilevante “non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (Cassazione, 4041/2015). Peraltro, trattandosi di un componente negativo di reddito, è sempre onere del contribuente dimostrarne l’esistenza e l’inerenza avendo cura, a tal fine, di conservare ideona documentazione di supporto da cui possa ricavarsi l’effettività della spesa e la ragione per cui è stata sostenuta.

 

Alla luce dei principi esposti dalla Corte suprema, si ricava che, ai fini della deducibilità dei costi, sia sempre necessario tanto la prova del suo effettivo sostenimento quanto la dimostrazione dell’inerenza e la coerenza economica del bene o servizio acquistato all’attività d’impresa. Appare di tutta evidenza, pertanto, l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, che hanno avallato la deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori di comodo.

 

Infatti, trattandosi di “figure di comodo senza reale potere decisionale” che percepivano compensi, i costi relativi – seppur documentati da uscite finanziarie contabilizzate – devono essere considerati indeducibili ai fini della formazione del reddito imponibile per difetto dei requisiti dell’inerenza e della coerenza economica.