D: Il quesito riguarda l’imputazione delle somme incassate nell’anno corrente ma la cui esigibilità era relativa ad anni precedenti.
Il dubbio sorge nell’interpretazione del punto 9.1 del principio applicato alla contabilità finanziaria (che si riporta di seguito), in quanto non risulta chiaro se una somma relativa ad un’annualità precedente all’esercizio in corso debba sempre essere considerata quale maggiore accertamento a residuo.
Da un’attenta lettura del suddetto principio contabile relativo alla gestione dei residui, si osserva l’elemento discriminante dei “residui attivi cancellati”, dunque, se a residuo non era mai stato previsto l’accertamento (per cui non vi è stata eliminazione) e nell’esercizio in corso si effettuano degli incassi inerenti il passato, l’accertamento deve essere imputato alla competenza oppure rappresenta un maggior accertamento a residuo?
Ad esempio, se nell’esercizio 2016 un contribuente effettua il pagamento del tributo TASI relativo all’anno 2015 e, tale somma non è stata né accertata né eliminata nell’anno precedente, in quale annualità deve essere imputata? Si tratta di un maggior accertamento a residuo oppure di una maggiore entrata di competenza?
Infine, si osserva che la diversa imputazione a residuo oppure a competenza ha un diverso impatto sul pareggio di bilancio.
9.1 La gestione dei residui.
Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. …….. E’, invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non allIaccertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili. Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell’ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l’ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell’ambito del medesimo titolo di spesa.
R: Si ritiene che l’interpretazione corretta sia quella di imputare contabilmente la maggiore entrata alla competenza dell’esercizio precedente in cui le relative obbligazioni erano esigibili, cioè, di fatto, in questi casi si deve registrare un maggior accertamento a residuo. – Se però si tratta, ad esempio, di un recupero di evasione (cioè di una entrata per la quale, nell’anno precedente, non esistevano i requisiti per ritenerla esigibile), si ritiene che si debba procedere alla contabilizzazione nella competenza dell’anno di competenza in corso (cioè nell’anno in cui l’entrata diventa esigibile).